PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 573
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in conseguenza dell’aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio
Art. 1
1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici.
2. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia – commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018, prosegue l’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi conseguenti alla situazione di criticità.
3. Ai fini del completamento dei lavori di ripristino della piena funzionalità e potenziamento del rilevato esistente con vallo paramassi, quali completamento degli interventi già avviati e in parte realizzati, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 3.500.000,00 nella contabilità speciale n. 6093, aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018 ed intestata al direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 09.01.203.8726 di cui alla delibera della giunta regionale della Lombardia n. 288 del 28 giugno 2018. Il predetto commissario delegato provvede, altresì, entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524/2018, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, altresì, entro il medesimo termine di trenta giorni e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonché ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. AI fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6093, di cui è già titolare, fino al 1° dicembre 2021.
Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi.
6. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 524/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera a).
8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 8.
10. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
11. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
12. Il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile, una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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