PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 119
Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici
Art. 1
Indicazioni sugli adempimenti di recepimento a carico delle regioni e dei comuni
1. Le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di rischio idrogeologico e sismico si avvalgono delle risultanze delle attività di indagine, studi e ricerca svolte in attuazione dell’Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 3 ottobre 2020, tra il Commissario straordinario e l’INGV, avente ad oggetto «attività di studio e ricerca per ridefinire le zone di attenzione delle faglie attive e capaci» come integrate in seguito alle attività svolte in attuazione dell’Accordo integrativo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l’INGV in relazione alla Fase 3, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
2. I comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recepiscono gli esiti delle attività di cui al comma 1 negli strumenti urbanistici generali e/o nei provvedimenti edilizi, assicurando la compatibilità delle relative previsioni con i livelli di pericolosità rilevati e la mitigazione delle condizioni di rischio per le aree edificate anche attraverso il Programma zone instabili (PZI) di cui alle «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)».
Nelle more dell’adeguamento delle previsioni dei propri strumenti gli strumenti urbanistici generali, i comuni:
a. autorizzano gli interventi di ricostruzione secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2;
b. recepiscono i provvedimenti emanati dalle regioni ai sensi del precedente comma 1;
c. informano i cittadini in merito all’individuazione delle zone di pericolosità sismica e i criteri di utilizzo dei suoli.
3. I programmi straordinari di ricostruzione di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 123/2019 e gli strumenti di pianificazione attuativa di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e le loro varianti anche parziali sono adottati – ovvero approvati in via definitiva – tenuto conto degli esiti delle attività di cui al comma 1.
Art. 2
Disciplina della ricostruzione in aree interessate da FAC
1. Il Commissario, sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro istituito nell’ambito dell’Accordo con INGV, individua le porzioni di ZA sulle quali dichiara l’impossibilità di procedere a studi di approfondimento di livello 3 determinata da una delle seguenti condizioni:
a. presenza di manufatti che impediscono le attività di indagine;
b. non significatività di indagini in aree limitrofe alla ZA.
Le porzioni di tali aree vengono classificate in ZS fintantoché non si rendano possibili le condizioni per l’approfondimento degli studi e si applica la conseguente disciplina d’uso di cui alle linee guida FAC, integrata come di seguito.
2. Nelle more degli approfondimenti della Fase 3 di cui all’art. 1, eventuali studi di ulteriore approfondimento per la rivalutazione delle ZS possono essere presentati dai soggetti proponenti progetti di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, a condizione che vengano rispettate le procedure e le modalità di studio definite delle linee guida FAC e che tali approfondimenti riguardino porzioni significative lungo una sezione trasversale dell’intera ZS e dell’eventuale ZR interclusa. In tali casi le spese per le indagini ed i prelievi necessari ai fini delle valutazioni, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei limiti percentuali massimi previsti dalle ordinanze commissariali con maggiorazione fino al 50% previa dimostrazione del maggior costo richiesto. Gli studi di ulteriore approfondimento sono analizzati dal Gruppo di lavoro richiamato al comma 1 che ne valuta l’accoglibilità nell’ambito degli approfondimenti in corso, rideterminando, ove ricorrano le condizioni, la classificazione della zona instabile.
3. Nelle ZA, ZS e ZR individuate attraverso gli studi di MS3 vige la disciplina d’uso di cui alle linee guida FAC, integrate come di seguito.
4. Nelle ZA nelle aree edificate, fatti salvi i casi previsti al punto 1, non è consentito alcun intervento sull’edilizia esistente (come definito nel paragrafo 9.1.1 delle linee guida).
5. Nelle ZS e ZR con la presente ordinanza viene assunto l’obiettivo 1 del Programma zone instabili (come definito nel paragrafo 9.1.2.1.1 delle linee guida) per la durata della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, salvo proroghe e comunque per non più di cinque anni.
6. Nelle ZS, in relazione al tipo di danno lieve o grave, l’intervento sugli edifici deve prevedere rispettivamente il rafforzamento locale o il miglioramento/adeguamento sismico, con esclusione della demolizione e ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
7. Nelle ZR:
a. non sono consentiti interventi di ricostruzione qualificabili come «nuova costruzione», né ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione: in tali casi è obbligatorio procedere alla delocalizzazione, secondo le procedure dettate dall’art. 14-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e dall’art. 22 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017;
b. per gli edifici con danno grave, in relazione al livello operativo definito dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico o adeguamento sismico. Laddove l’adeguamento sismico, qualora obbligatorio, non sia raggiungibile, si applica quanto disposto alla precedente lettera a. Sono altresì ammessi interventi di adeguamento sismico sugli edifici danneggiati gravemente per i quali è obbligatorio l’intervento di miglioramento sismico e in tal caso è riconosciuto un costo parametrico commisurato al livello operativo L4 di cui alla tabella 5 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13/2017 ovvero alla tabella 6 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017;
c. per gli edifici con danno lieve è obbligatorio conseguire un maggior livello di sicurezza sismica rispetto alle condizioni preesistenti al danno, mediante intervento di miglioramento sismico; a tal fine è riconosciuto un costo parametrico commisurato al livello operativo L1 di cui alla tabella 5 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13/2017 ovvero alla tabella 6 dell’allegato 1 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017;
d. non sono ammessi aumenti di superficie o di volume ad eccezione delle sole opere strettamente necessarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di risparmio energetico e di sicurezza sul lavoro;
e. non sono ammessi gli interventi che comportino incremento del carico urbanistico.
8. Gli interventi relativi a beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono sempre ammessi, compatibilmente con la normativa di settore, a prescindere dalla classificazione della zona instabile.
9. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche agli edifici ricadenti nelle medesime zone instabili per cui i soggetti legittimati intendano avvalersi della disposizione di cui all’art. 119 comma 4-ter del decreto-legge n. 34/2020.
Art. 3
Istituzione del fondo destinato alle Protezioni civili regionali per esecuzione lavori propedeutici alla attuazione della Fase 3
1. Al fine di procedere speditamente alle attività di escavazione delle trincee propedeutiche agli studi paleosismologici nelle aree FAC individuate dall’INGV all’esito delle attività della Fase 2 e oggetto di approfondimento di Fase 3, secondo l’Accordo integrativo di cui all’art. 2, è istituto un fondo di euro 77.054,70 che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3, dell’art. 4, del decreto-legge n. 189/2016 a valere sulle risorse stanziate con l’ordinanza n. 83/2019.
2. Alle attività necessarie e propedeutiche all’affidamento dei lavori di escavazione, secondo le modalità, le dimensioni e localizzazioni indicate da INGV nel documento allegato 2 al decreto del Commissario straordinario n. 391/2021, provvedono le Protezioni civili regionali delle regioni territorialmente interessate ovvero i comuni, su indicazione dei vice-Commissari, adottando tutti i provvedimenti finalizzati a garantire l’urgente esecuzione dell’attività di scavo.
3. Al termine dell’esecuzione dei lavori di scavo, le Protezioni civili regionali provvedono a rimettere al Commissario apposita rendicontazione, a consuntivo, al fine di conseguire l’erogazione delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, assicurano la massima collaborazione per la riduzione della tempistica di esecuzione dei lavori di scavo adottando i provvedimenti necessari per consentire l’accesso alle aree, anche private, e l’acquisizione delle autorizzazioni per l’attuazione delle attività.
Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l’art. 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici) – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata con successivo provvedimento del Commissario straordinario.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico devono essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l’Ufficio speciale per la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili ai casi descritti al precedente comma 4, sono ammissibili, ai fini dell’istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l’approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l’intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L’utilizzo dell’immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l’agibilità dell’edificio. Il termine per l’affidamento dell’incarico per la progettazione degli interventi, previsto dall’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 109/2020, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al I Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, alla data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine, l’USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 109/2020, provvedendo con urgenza alle misure di attuazione. Ricorrendo l’urgenza e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei progetti sono assegnati novanta giorni dall’affidamento. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell’area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi enon suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell’area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità, nel caso di esproprio il costo dell’area è determinato dall’ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.
7. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al comma 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
8. Nel caso di acquisto dell’area di superficie equivalente di cui al comma 7 il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, nonché l’atto d’obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all’erogazione della rata a saldo del contributo dell’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell’area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puocomunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.
9. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto dell’area di cui al comma 7 da parenti o affini di primo grado;
b) dopo l’art. 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. (Acquisto di edificio equivalente). – 1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, dell’art. 22 il vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.
2. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell’attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l’acquisto dell’edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell’allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare.
4. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 3 è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.
5. Qualora all’interno di un edificio rientrante nell’ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell’intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all’ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell’assemblea di condominio, all’acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l’acquisto equivalente è subordinato all’assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 22 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell’immobile.
6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell’intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.
7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l’edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all’interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell’edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.
8. Nel caso di cui al comma 1, l’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l’atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.
9. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge, attestante che l’edificio è agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, che è stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché la congruità del prezzo di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza sulla base del valore di mercato;
b) attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l’edificio da acquistare;
c) certificato energetico (APE);
d) contratto preliminare di compravendita dell’edificio di cui al comma 2 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016;
e) nel caso di cui al comma 5 il verbale dell’assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all’acquisto dell’abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari.
f) qualora ricorra la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto;
g) atto d’obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all’erogazione del contributo dell’area di cui al comma 8.
10. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all’ufficio speciale l’atto pubblico di compravendita dell’immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto della proprietà dell’edificio di cui al comma 1 da parenti ed affini di primo grado.
12. Il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9, dell’art. 22 e commi 9 e 10 del presente articolo, ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;
b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
13. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall’istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati».
Art. 5
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 14-bis è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata con successivo provvedimento del Commissario straordinario.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. Ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza 109 del 21 novembre 2020, l’Ufficio speciale per la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili ai casi descritti al precedente comma 4, sono ammissibili, ai fini dell’istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l’approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l’intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. L’utilizzo dell’immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l’agibilità dell’edificio. Il termine previsto dall’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 109/2020, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al I° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici è fissato, in via definitiva e perentoria, in data 30 settembre 2021. Decorso inutilmente tale termine, l’USR competente si sostituisce al soggetto inadempiente, ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 109/2020, provvedendo con urgenza alle misure di attuazione. Ricorrendo l’urgenza e la necessità di attuare procedure speditive, per la redazione dei progetti sono assegnati novanta giorni dall’affidamento.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell’area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell’area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità, nel caso di esproprio il costo dell’area è determinato dall’ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui comma 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
9. Nel caso di acquisto dell’area di superficie equivalente di cui al comma 7, il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7 del decreto-legge n. 189/2016, nonché l’atto d’obbligo alla cessione gratuita a favore del comune in data antecedente all’erogazione della rata a saldo del contributo dell’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo determinato ai sensi del precedente comma 7 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell’area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.
10. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto dell’area di cui al comma 7 da parenti o affini di primo grado.
11. Il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 9 ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;
b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.
Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali».
Art. 6
Obbligo di valutazione conclusiva degli studi sulle pericolosità geologiche e fragilità territoriali
1. Ad integrazione e modifica delle ordinanze commissariali in materia, le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con le faglie attive e capaci, con le instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-gemorfologiche s.l. nonché con i fenomeni di amplificazione locale dell’input sismico, devono contenere valutazioni conclusive fornendo in via definitiva le seguenti indicazioni:
zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa l’edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;
zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l’esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;
zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano a tutti gli studi specialistici, ivi compresi quelli eseguiti a firma di professionista di parte, in corso di redazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 8
Dichiarazione d’urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
—
Avvertenza:
Il decreto attuativo ed i relativi allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/
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