PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 09 aprile 2020, n. 9
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie
Art. 1
Disposizioni urgenti circa la vendita al dettaglio nelle farmacie di DPI
1. E’ consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell’intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore come descritte nel successivo art. 2.
2. La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima.
Art. 2
Disposizioni igienico-sanitarie ed informativa al consumatore
1. Per procedere all’apertura delle confezioni, per le finalità di cui alla presente ordinanza, ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, ciascuna farmacia deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.
Nell’assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all’adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali:
– igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone;
– igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali;
– guanti;
– camice.
3. Per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.
4. Ciascuna farmacia, per le operazioni di cui alla presente ordinanza, deve provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).
Art. 3
Disposizioni finali
1. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
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