PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 722
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro
Art. 1
Supporto al commissario delegato
1. Al fine di avviare tempestivamente le attività tecniche necessarie e propedeutiche alla realizzazione degli interventi emergenziali nei territori colpiti dall’evento meteorologico, il commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2021, può avvalersi del supporto di tecnici professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali, designati dai rispettivi Consigli nazionali o articolazioni territoriali, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati di comprovata esperienza nel concorso alle attività di valutazione dell’impatto e di rilievo dei danni maturate nel corso di eventi di protezione civile di cui all’art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 e che manifestino disponibilità su base volontaria allo svolgimento in particolare di attività di affiancamento dei tecnici della Regione Sardegna e del Comune di Bitti, nella realizzazione delle predette attività.
2. Ai professionisti di cui al comma 1 è garantito esclusivamente il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonché, a fronte degli oneri indiretti per sospensione dell’attività professionale, un contributo parametrato su base mensile a duecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria D, fascia retributiva D1, del personale tecnico dei ruoli della Regione Sardegna, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall’evento calamitoso.
3. I professionisti individuati per le attività di supporto al commissario delegato di cui al presente articolo non possono svolgere incarichi professionali, conferiti da privati, connessi al superamento della situazione emergenziale in rassegna e al tal fine rilasciano apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse di cui all’art. 8 dell’ordinanza n. 721/2020.
Art. 2
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento meteorologico, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Art. 3
Spese funerarie
1. Le spese per le esequie delle vittime dell’evento meteorologico sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all’art. 8 dell’ordinanza n. 721/2020, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.
2. Per le attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede ad espletare l’istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all’uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo commissario delegato provvede ad individuare.
Art. 4
Integrazione deroghe
1. All’art. 3, comma 1, undicesimo alinea, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63,» è aggiunta la seguente: «65,».
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