PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 09 giugno 2017, n. 28
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017
Art. 1
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
All’art. 2, ultimo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le parole «come stabilito dall’art. 1, comma 4, della medesima ordinanza» sono soppresse.
All’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di cui all’art. 21, comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 22, comma 1».
All’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «ai sensi del precedente art. 4» sono sostituite dalle parole «ai sensi del successivo art. 5».
All’art. 5, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 ultimo comma: le parole «al successivo art. 7» sono sostituite dalle parole «al successivo art. 8»;
b) all’ultimo comma: le parole «di cui all’art. 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui alla tabella 6 dell’allegato n. 1».
All’art. 6, secondo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato n. 1» sono sostituite dalle parole «nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato n. 1».
All’art. 8 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell’intervento di importo fino a 200.000 euro;
b) 1,5% del costo dell’intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
c) 1% del costo dell’intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell’intervento eccedente 3.000.000 euro.»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«2. L’attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l’assunzione, relativamente all’intervento da effettuare, dell’incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l’effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016.
L’inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.».
All’art. 9, comma 4, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di non essere titolare, amministratore o socio dell’impresa appaltatrice né di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie» di cui alla lettera f) sono integralmente sostituite dalle seguenti «di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».
L’art. 10 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è così integralmente sostituito:
«1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
La domanda, corredata degli elaborati di cui all’art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
L’ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attività o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all’art. 9, comma 1 e verifica l’esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell’immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli uffici speciali l’intenzione a procedere direttamente all’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.
Qualora l’intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017. A tal fine il presidente di regione – vice commissario competente provvede a convocare la conferenza entro cinque giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui al successivo art. 12, comma 2 o dalla richiesta del comune, qualora questo si sia avvalso della facoltà di cui al comma 4.
Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell’ufficio speciale di cui al successivo art. 12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell’attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge.
Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’ufficio speciale ne informa il comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l’ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.
Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l’abusività parziale o totale emerga nel corso dell’istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4».
All’art. 11 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente:
«5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma:
a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all’allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all’allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;
b) all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
All’art. 12 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni:
a) il secondo comma è integralmente sostituito dal seguente:
«2. In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente comma 1, l’ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, richiede l’effettuazione dell’eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 5 del precedente art. 10, propone al comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. Nei casi di cui all’art. 10, comma 3, l’ufficio speciale adotta i provvedimenti suindicati entro venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del comune all’esito della verifica compiuta da quest’ultimo»;
b) al terzo comma: le parole «Il termine di cui al precedente comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2»; le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell’ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità».
All’art. 13, primo comma, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «art. 11, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «art. 12, comma 5».
All’art. 15 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è così integralmente sostituito:
«1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell’art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell’allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile»;
b) l’ultimo periodo del comma 3 è così sostituito: «In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
c) il comma 4 è così sostituito:
«4. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall’ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell’edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
d) al comma 6: le parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’art. 8» sono sostituite dalla parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’art. 9».
All’art. 16 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma: le parole «ai sensi dell’art. 8, comma 8, dello stesso decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto-legge»;
b) al quarto comma: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all’art. 15, comma 1».
All’art. 18 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole «ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge»;
b) al comma 7: le parole «la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area» sono sostituisce dalla seguenti «la rimozione dei materiali, la pulizia dell’area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti».
All’art. 20 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni: il settimo comma è così integralmente sostituito:
«7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4 del decreto-legge.».
All’art. 22 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: le parole «gli interventi di ricostruzione» sono sostituite dalle parole «gli interventi di ricostruzione in sito»;
b) al comma 3: le parole «che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave» sono sostituite dalle parole «che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave»; le parole «di cui all’art. 14, comma 3, lettera c) del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 14, comma 2, lettera c) del decreto-legge».
L’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall’allegato n. 1 della presente ordinanza.
L’allegato n. 2 dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall’allegato n. 2 della presente ordinanza.
Art. 2
Misure attuative dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016
Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vice commissari come individuati dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonché i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal Presidente della Regione, in qualità di Vice commissario ovvero da un suo delegato.
Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali, emesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del sopramenzionato decreto-legge con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, si interpretano nel senso che i provvedimenti relativi alla concessione ovvero al diniego di contributo, alla determinazione del suo importo ed alla sua revoca, nonché i provvedimenti di decadenza dal contributo sono adottati dal presidente della regione, in qualità di vice commissario ovvero da un suo delegato.
Art. 3
Modifica all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché modifica all’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017
All’art. 6, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d’asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall’art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell’intervento».
L’allegato n. 1 all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dall’allegato n. 3 alla presente ordinanza.
Gli oneri economici derivanti dall’effettuazione degli interventi di cui all’allegato n. 3, tenuto conto dell’importo presunto dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2 all’avviso esplorativo per la formazione dell’elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, delle somme a disposizione della stazione appaltante anche per le eventuali varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente, come disciplinate dall’art. 2, comma 4-bis, della sopra richiamata ordinanza commissariale, vengono stimati in complessivi euro 110.000.000. Agli oneri economici così stimati si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
All’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
«3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in ragione dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall’art. 6, comma 6, dell’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravità delle conseguenze derivanti da ciascun giorno di ritardo».
Art. 4
Espletamento dell’attività di attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Il comunicato del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi – Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l’attestato di qualificazione, è stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA, costituente l’allegato n. 4 della presente ordinanza, è parte integrante e sostanziale della stessa.
Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle procedure di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA in forza di contratti di qualificazione in corso alla data di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.
Art. 5
Disposizione finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell’art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 3.
Art. 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Le disposizioni contenute nell’art. 1 della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.
Le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
Allegato A
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
(Testo dell’allegato)
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