PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 09 maggio 2020, n. 12
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale
Art. 1
Estensione
1. Le disposizioni di cui all’ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli iscritti alle associazioni di cui ai protocolli meglio sopra identificati, nonché, a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno ai detti accordi.
Art. 2
Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo già disposte con ordinanza n. 9/2020
1. Ferma restando la possibilità di informazione semplificata, per le finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevista dall’art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 1 della citata ordinanza n. 9/2020, ciascun esercente, così come individuato nel precedente art. 1, nel procedere alla vendita al consumo, laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, laddove applicabili, è, comunque, tenuto a garantire l’informazione al consumatore delle seguenti specifiche:
– luogo ed anno di produzione;
– indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27;
– che non si tratta di un presidio medico chirurgico;
– che è monouso.