PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 723
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale previdenza sociale
1. Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:
a. di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021;
b. di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
3. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
Art. 2
Pagamento in contanti allo sportello delle prestazioni di invalidità civile a carico dell’Istituto nazionale previdenza sociale
1. In deroga alle disposizioni vigenti, i pagamenti mensili superiori ad euro 1.000,00, delle prestazioni di invalidità civile corrisposte dall’Istituto nazionale previdenza sociale a seguito dell’applicazione dell’art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a partire dal mese di novembre fino al termine dello stato di emergenza, possono essere riscossi in contanti allo sportello degli istituti di credito e di Poste Italiane S.p.a..
2. L’Istituto nazionale previdenza sociale pone in essere le attività preordinate ad applicare il presente articolo esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di invalidità civile che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli istituti di credito e Poste Italiane S.p.a. adottano, nei confronti dei predetti beneficiari, ogni iniziativa diretta a favorire l’apertura di conti correnti e di libretti di risparmio dotati di codice IBAN, nonché il rilascio di carte pre-pagate ricaricabili dotate di codice IBAN per consentire l’adeguamento alla normativa di tali pagamenti.
Art. 3
Disposizioni per l’operatività del Dipartimento della protezione civile
1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello con scadenza entro il 1° febbraio 2021, data di entrata in vigore del provvedimento di riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, possono essere prorogati, in deroga all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 2.190,39 euro, si provvede nell’ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell’IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato generale» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 marzo 2020, n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 02 dicembre 2020, n. 718 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 29 dicembre 2020, n. 728 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 04 dicembre 2020, n. 719 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…