PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 739
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria
Art. 1
Reperimento figure professionali
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento delle seguenti figure professionali:
a) novantasette medici laureati e abilitati all’esercizio della professione, specializzati nelle seguenti discipline: cinquantadue specializzati in anestesia e rianimazione, quarantacinque specializzati in malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio e medicina interna e regolarmente iscritti agli ordini professionali;
b) ventiquattro medici abilitati, anche non specializzati, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;
c) duecentottantasette infermieri, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;
d) ottantotto operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali.
2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. E’ consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. E’ consentita la partecipazione all’avviso di interesse a cittadini di paesi dell’Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, coerentemente con l’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. L’elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all’avviso di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione Umbria ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. La Regione Umbria, anche attraverso le proprie aziende del Servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuto un compenso orario di quarantacinque euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.
5. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera b), è riconosciuto un compenso orario di quaranta euro lordi se in possesso di specializzazione, ovvero di trenta euro lordi se privi di specializzazione, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.
6. Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera c), è riconosciuto un compenso orario di ventisei euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico agli infermieri ai sensi della presente ordinanza.
7. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera d), è riconosciuto un compenso orario di ventidue euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l’incarico agli operatori socio sanitari ai sensi della presente ordinanza.
8. La prestazione lavorativa non può eccedere le quarantadue ore settimanali a carico delle risorse stanziate per l’emergenza. La Regione Umbria può riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale.
9. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla Regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all’art. 3, comma 2 per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.
10. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente presso cui il personale incaricato presta la propria attività ai sensi della presente ordinanza.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della presente ordinanza.
12. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 2
Deroghe
1. Per l’attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
– art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
– art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
– articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 3
Disposizioni finanziari
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 4.454.196,00 euro, nell’ambito delle risorse stanziate per l’emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della Regione Umbria – Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
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