PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 431
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Integrazioni e modifiche alle ordinanze n. 399/2016, in materia di attività dei comuni, e n. 408/2016, in materia di attività del soggetto attuatore designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica
- All’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 399/2016, dopo il termine «reggenti» è aggiunto il seguente periodo: «i maggiori oneri derivanti ai comuni convenzionati dall’esercizio della predetta facoltà, posti a valere, ai sensi del presente provvedimento, sulle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza, non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
- L’art. 2, comma 6, della ordinanza n. 408/2016 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero».
Art. 2
Disposizioni volte a contrastare fenomeni di randagismo
- Al fine di assicurare il ricovero temporaneo degli animali da affezione, i cui proprietari, al momento del verificarsi degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nei territori colpiti, i comuni interessati possono stipulare convenzioni con altri comuni o individuare strutture private preferibilmente del territorio regionale, con i poteri di cui all’art. 5 dell’OCDPC n. 394/2016.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli animali presenti nei canili rifugio danneggiati a seguito degli eventi sismici.
Art. 3
Ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico
- In ragione del diretto collegamento tra la funzionalità dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e degli altri prodotti agro-alimentari, di cui all’art. 7 dell’ordinanza n. 393/2016 con l’esigenza abitativa connessa con la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 399/2016, come integrate dall’art. 4 della medesima ordinanza n. 399/2016 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 415/2016, le attività ivi previste sono poste in essere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti nelle disposizioni medesime, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016, avvalendosi delle deroghe ivi richiamate.
- Le singole strutture temporanee di cui al comma 1, in ragione delle rispettive finalità ed essendo volte al provvisorio ripristino di situazioni preesistenti strettamente connesse con le esigenze abitative degli operatori, la salvaguardia della salute animale e la continuità dell’attività produttiva, non sono soggette alla valutazione di incidenza ambientale. In occasione della relativa rimozione, al termine dell’esigenza, si provvede al ripristino delle condizioni dei luoghi.
Art. 4
Disposizioni per l’attuazione delle verifiche di incidenza ambientale per gli insediamenti temporanei
- Nel quadro delle previste verifiche di idoneità delle aree individuate dai comuni e destinate ad ospitare gli insediamenti temporanei finalizzati al soddisfacimento di esigenza abitative e di assistenza alla popolazione, ad usi pubblici e alla continuità delle attività economiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 394/2016, all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016 e agli articoli 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 408/2016, le regioni ne verificano l’assoggettabilità alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS). Il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che, in caso, deve contenere l’indicazione delle eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie per la realizzazione dell’area e dell’insediamento, da porre in essere anche in corso d’opera.
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di Piani stralcio per l’assetto idrogeologico
- Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze alloggiative conseguenti agli eventi sismici, mediante la realizzazione delle Strutture abitative di emergenza (SAE) cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, delle strutture e moduli abitativi provvisori – container di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016, e delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici di cui all’art. 2 della medesima ordinanza n. 406/2016, i termini stabiliti per la modifica delle perimetrazioni del rischio frane e/o alluvioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di sopravvenuti nuovi studi o conoscenze, adottate nei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui agli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotti di due terzi, ed il relativo procedimento deve comunque concludersi entro quarantacinque giorni.
Art. 6
Misure di temporaneo potenziamento delle capacità di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini della Regione Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi
- Al fine di preservare la coesione sociale delle comunità colpite dagli eventi sismici anche nelle prime fasi dell’emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilità, la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, è autorizzata a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d’emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni della costa ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.
- Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell’attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell’estensione agli aventi titolo delle agevolazioni già riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilità possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti già esistenti e operativi.
- Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa è revisionata con periodicità mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.
Art. 7
Modifiche ed integrazioni all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 422/2016
- Al comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 422/2016, dopo le parole «vengono effettuati» è aggiunto il seguente periodo: «, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza,».
- Al medesimo comma 3, dell’art. 1 dell’ordinanza n. 422/2016, la parola «giurata», è sostituita dalla seguente: «asseverata».
Art. 8
Disposizioni finanziarie
- Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.
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