PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 740
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale previdenza sociale
1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:
a. Di competenza del mese di marzo 2021, è anticipato dal 23 febbraio al 1° marzo 2021;
b. Di competenza del mese di aprile 2021, è anticipato dal 26 marzo al 1° aprile 2021;
c. Di competenza del mese di maggio 2021, è anticipato dal 26 aprile al 1° maggio 2021.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
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