PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 836
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018
Art. 1
Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con le risorse regolate con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020
1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell’art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.
5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. Entro il termine dell’8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell’8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell’8 novembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell’8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell’8 novembre 2022 di cui al comma 6.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione europea di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l’impiego del predetto Fondo.
12. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.
13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.
Art. 2
Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni
1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto, già individuato ai sensi dell’art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell’architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio regionale.
5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall’art. 2, comma 1 e dall’art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.
Art. 3
Ulteriori disposizioni
1. All’esito di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 e dal comma 6 dell’art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.