PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 12 novembre 2016, n. 406
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Allestimento e gestione di aree di accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori – Container
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, relativi alla fornitura, in noleggio, di moduli e all’acquisto dei connessi arredi e della biancheria necessaria, in relazione alle esigenze prospettate dal territorio, il Dipartimento della protezione civile si avvale di Consip S.p.A. per l’espletamento delle procedure di approvvigionamento.
2. All’esito dell’espletamento delle procedure negoziate per gli interventi di cui al comma 1, stanti le condizioni di estrema urgenza di cui all’art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.
3. In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure di cui al presente articolo si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Nei contratti di cui al comma 2 il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione sono individuati nell’ambito del personale del Dipartimento della protezione civile nonché, ove ciò risulti compatibile con la effettiva capacità operativa dell’ente, di quello dei Comuni interessati, anche ricorrendo alle unità di personale reperite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto-legge n. 205/2016, ovvero nell’ambito di personale qualificato segnalato dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
5. In considerazione dell’estrema urgenza delle forniture di cui al comma 1, finalizzate all’allestimento e gestione delle aree di accoglienza della popolazione interessata dall’evento, nonché alle attività di assistenza alle persone si provvede con i poteri di cui all’art. 2 del citato decreto-legge n. 205/2016 e di quelli di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
Nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo è altresì autorizzato il ricorso all’ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:
– 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell’esecuzione nell’ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
– 63, comma 6, anche all’ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;
– 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;
– 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;
– 75, comma 3, allo scopo di consentire l’utilizzo di mezzi straordinari nell’invito dei candidati;
– 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;
– 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.
6. Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:
– all’allegato B del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, concernente «Attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.
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