PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 12 novembre 2019, n. 614
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l’autonoma sistemazione
Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, presentano ai comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:
a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione;
b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera a);
c) fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L’idoneità all’uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
d) di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell’abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall’amministrazione di appartenenza;
g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’ordinanza n. 388/2016.
Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.
Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni continuano ad erogare il contributo per l’autonoma sistemazione, per 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo «B» e «C», e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo «E».
La dichiarazione di cui al comma 1 è prodotta anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.
Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l’autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l’unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.
Ciascun comune entro il 30 aprile di ogni anno attesta di aver effettuato i controlli a campione in riferimento al precedente anno solare sugli aventi diritto, nella misura minima del 5%.
Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti per la concessione del contributo o l’assegnazione delle SAE o degli alloggi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, pena la decadenza del diritto al beneficio, sono comunicate, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento cui consegue la decadenza, al comune presso il quale è stata depositata la richiesta di contributo o che ha provveduto all’assegnazione della SAE o dell’alloggio.
I comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile resesi disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016.
La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 15 gennaio di ciascun anno, in caso di proroga dello stato d’emergenza oltre il 31 dicembre 2019.
Art. 2
Disposizioni in materia di contributo forfettario nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare
Al fine di incentivare l’individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare di proprietà o condotta in locazione o in comodato gratuito, qualora entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all’uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, i comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3 anni per i proprietari nella misura pari:
a) alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità «B» o «C»;
b) al 100% dell’importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito «E» o «F» o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto di ordinanza di sgombero e con esito di agibilità di tipo «E» o «F» o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.
Per determinare l’entità del contributo riconosciuto ai sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS e potrà essere liquidato o mensilmente o in un’unica soluzione per la parte restante, qualora sia dimostrato l’effettivo passaggio di proprietà o sia stata ultimata e dichiarata l’agibilità del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.
Art. 3
Disposizioni in materia di contributo per il canone di locazione di unità immobiliari
I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l’autocertificazione del proprietario di aver depositato l’impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l’impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.
In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.
Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo per il canone di locazione di unità immobiliari non è riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lettere d) ed e).
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell’anno corrente e quella dell’anno precedente all’evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.
I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un’unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero a cui è stata assegnata una SAE o un’unità immobiliare acquisita ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono gli impegni di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di determinazione del nucleo familiare ai fini della quantificazione del contributo
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, in luogo del contributo di autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 ed all’art. 5 dell’ordinanza n. 408/2016 spettante a ciascun studente avente diritto, occupante un’abitazione o porzione di abitazione in forza di un contratto di locazione registrato ovvero sulla base di altro idoneo e comprovato titolo, è riconosciuto un contributo determinato in euro 300,00.
La presenza di un lavoratore impegnato in attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici ed occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza ed un impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, è considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare.
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive
Ai soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi si applicano le disposizioni di cui all’art. 1.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che:
a) non rendono la dichiarazione di cui all’art. 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) dell’art. 1.
Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, l’assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una SAE o di un’unità immobiliare di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario.
Gli enti proprietari delle strutture recettive pubbliche stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei familiari che dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero la possibilità di permanere nelle strutture recettive pubbliche, anche ove non siano in attesa di una SAE e sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di cui all’art. 1.
I termini di cui al presente articolo possono essere eccezionalmente prorogati:
a) per il periodo necessario ad ultimare l’anno scolastico;
b) nell’ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel comune di provenienza, previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I comuni verificano la documentazione con controlli a campione;
c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l’incolumità della popolazione.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i comuni di provenienza interessati dispongono, anche in deroga al comma 5, la revisione delle forme di assistenza relative ai casi sociali e alle persone fragili.
Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
All’art. 2 dell’ordinanza n. 460/2017, dopo le parole «di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto» sono aggiunte le seguenti:«ovvero di comprovate esigenze».
Le dichiarazioni di cui all’art. 1 sono rese anche ai fini dell’assegnazione delle strutture abitative di emergenza o, fatte salve le assegnazioni già effettuate, degli alloggi acquisiti ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 la cui realizzazione è stata eseguita in attuazione delle OCDPC.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere dalla data della sua adozione.
Allegato
DICHIARAZIONE REQUISITI MANTENIMENTO C.A.S.
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 23 agosto 2019, n. 603 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 18 agosto 2020, n. 697 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 marzo 2019, n. 581 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 24 aprile 2019, n. 591 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 19 dicembre 2019 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 959 del 17 gennaio 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…