PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 12 settembre 2022, n. 918

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022

Art. 1

Aggiornamento, sulla base dei fabbisogni effettivi, del tetto di  spesa massimo rimborsabile per le attività di contrasto alla  pandemia svolte fino al 31 marzo 2022 di cui all’art. 1, comma 3,  dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.  892 del 16 maggio 2022.

1. In attuazione di quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera a), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 la spesa relativa alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022 è rimborsabile, previa rendicontazione analitica da rendersi secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), nel limite massimo di spesa indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Proroga, in progressiva riduzione ai fini del graduale rientro in  ordinario, delle misure di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza  del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16  maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia  Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia,  Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Per le ragioni di cui in premessa, al fine di consentire la necessaria pianificazione delle esigenze di prosecuzione e adeguamento all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell’ordinario, i soggetti responsabili delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano nominati ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 sono autorizzati alla prosecuzione, in progressiva riduzione fino al termine ultimo per la conclusione del 31 dicembre 2022, delle attività di cui all’art. 1, comma 2 della citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 2. I predetti soggetti responsabili provvedono alle attività di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 6.567.239,00, articolati come specificato nella tabella B in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

RENDICONTAZIONE SPESA FINO AL 31 MARZO 2022

Allegato B

SPESA AUTORIZZATA 1° APRILE – 31 MAGGIO 2022