PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 dicembre 2013, n. 137
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione Autonoma della Sardegna
Art. 1
Disciplina per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013
1. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 18 al 25 novembre 2013, sono posti a carico, entro il limite massimo di 50 ore procapite, dell’art. 11 della richiamata ordinanza. Il commissario delegato provvede al relativo ristoro nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del citato art. 4, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013 e nei limiti di cui al presente comma.
2. Ai fini della predisposizione del piano di impiego previsto dall’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 122/2013, può essere autorizzata:
a) la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti nel periodo dal 26 al 30 novembre 2013, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività previste dall’ordinanza n. 122/2013;
b) la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili procapite effettivamente rese, dal 1° dicembre 2013 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, in favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività previste dall’ordinanza n. 122/2013.
3. Per l’espletamento delle attività previste dall’ordinanza n. 122/2013 è riconosciuta ai titolari di incarichi di alta professionalità e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle predette attività, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, a decorrere al 18 novembre 2013 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Per l’espletamento delle attività previste dall’ordinanza n. 122/2013 al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Gli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4 sono posti a carico delle risorse di cui all’art. 11 dell’ordinanza n. 122/2013.
Art. 2
Impiego delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco centrale del Dipartimento della protezione civile
1. Alla liquidazione degli oneri derivanti dall’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9, 10 e 13 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio della regione Sardegna, ma iscritte solo nell’Elenco centrale del Dipartimento della protezione civile, attivate su richiesta della medesima regione, provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile, entro il limite massimo di euro 140.000,00. L’onere relativo è posto a carico delle risorse stanziate dall’art. 11 dell’ordinanza n. 122/2013.
Art. 3
Attività dirette del Dipartimento della protezione civile
1. Nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 11 dell’ordinanza n. 122/2013 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente alla relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della presente ordinanza quantificate in complessivi 50.000,00 euro ed a quelle di cui all’art. 2 della presente ordinanza, quantificate in complessivi euro 140.000,00. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 11 dell’ordinanza n. 122/2013.
Art. 4
Misure per la ricognizione dei fabbisogni prevista dall’art. 5 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 5 della legge n. 225/1992, prevista dall’art. 5 dell’ordinanza n. 122/2013, il commissario delegato è autorizzato a riconoscere ai liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria impiegati gratuitamente nelle predette attività tecniche, il rimborso delle documentate spese sostenute per viaggio e vitto, in misura corrispondente a quanto previsto per i funzionari di categoria D della regione autonoma della Sardegna. L’onere massimo relativo, quantificato in complessivi euro 200.000,00, è posto a carico delle risorse stanziate dall’art. 11 dell’ordinanza n. 122/2013.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 dicembre 2013, n. 297.
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