PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 gennaio 2022, n. 845
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6084
Art. 1
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, già nominato soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 610 del 16 ottobre 2019, prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6084, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l’esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all’uopo trasferite nel bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
5. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d’opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.
7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento a tal data. E’ fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell’impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell’avvio degli interventi. In tal caso, l’autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento in via definitiva. Alla revoca dell’autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all’ultimo periodo comma 6.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento.
Art. 2
Ulteriori disposizioni
1. All’esito di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1 il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.