PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 896
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro
Art. 1
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale
1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, nel periodo dal 28 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse al contrasto dell’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 28 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Al personale non dirigenziale appartenente alle strutture di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza, per il periodo dal 9 novembre 2021 fino al 2 dicembre 2022, entro il limite di sei unità individuate dal Commissario delegato di cui al comma 1 dell’art. 1 della medesima ordinanza, è autorizzato il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di euro 518.093,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il contrasto dell’emergenza.
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