PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 14 maggio 2021, n. 776
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Disposizioni concernenti la proroga dei termini in materia di personale medico della Regione Campania e di personale medico sul territorio nazionale
Art. 1
Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell’ordinanza n. 714/2020
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID le regioni e province autonome possono disporre la proroga fino al 31 luglio 2021 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall’ordinanza n. 737 del 2 febbraio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 292.110,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell’art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma – soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
Art. 2
Proroga degli incarichi dei medici assegnati Regione Campania
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall’ordinanza n. 737 del 2 febbraio 2021, possono essere prorogati fino al 31 luglio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 221.130,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell’art. 3 della citata ordinanza n. 712 del 2020.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania – soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
Art. 3
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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