PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 aprile 2022, n. 887
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell’interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
Art. 1
Ministero interno – Prosecuzione delle attività già svolte dal soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020
1. Il Ministero dell’interno è individuato quale amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell’esercizio delle funzioni, nel coordinamento degli interventi di competenza del medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale in rassegna, avviati e non ancora ultimati. A tal fine il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al progressivo rientro nell’ordinario e continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2022, avvalendosi della contabilità speciale n. 6204, aperta ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.
2. Per assicurare lo svolgimento della quarantena dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi ovvero attraverso le frontiere terrestri, il soggetto responsabile di cui al comma 1 è autorizzato a prorogare i contratti e le convenzioni stipulati ai sensi dell’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, come integrato dall’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020, fino al termine del 30 aprile 2022 previsto, per la suddetta misura sanitaria, dall’ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, assicurando una riduzione dei posti disponibili nella misura di almeno il 30%.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di euro 8.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse emergenziali residue già precedentemente autorizzate a favore del citato soggetto attuatore per le predette finalità e in corso di trasferimento sulla contabilità speciale n. 6204 sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale
1. Al fine dell’applicazione della misura della quarantena, disposta con ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, nonché delle misure ad essa connesse, le prefetture possono provvedere, fino al 30 aprile 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza n. 630/2020.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2022, quantificati in euro 228.000, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
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