PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 novembre 2016, n. 408
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori – Container
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di assicurare le attività di assistenza alle popolazioni colpite sui territori dei Comuni interessati, il Dipartimento della protezione civile provvede all’allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori – container di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza, in un contesto comprensivo di strutture e servizi a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, nelle more della realizzazione delle strutture provvisorie di emergenza di cui all’articolo 1 della richiamata ordinanza n. 394/2016, dell’implementazione delle altre soluzioni abitative disciplinate dall’art. 4 della medesima ordinanza, ovvero del ripristino degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi di immediata esecuzione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 205/2016.
2. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, provvede alla ricognizione e quantificazione, anche speditiva, dei rispettivi fabbisogni di massima, considerando il quadro di danneggiamento complessivo, le esigenze di assistenza già rappresentate, il possibile ricorso alle altre e più appropriate misure di cui all’art. 4 della richiamata ordinanza n. 394/2016.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui al comma 2, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
– allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli abitativi provvisori – container;
– all’ordinativo di fornitura;
– all’individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
– alla verifica di idoneità delle aree individuate;
– all’acquisizione delle aree con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
– alla predisposizione delle aree individuate mediante l’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
4. Il soggetto responsabile dell’ordinativo di fornitura per l’acquisizione in locazione dei container abitativi provvisori e servizi connessi provvede, altresì, all’acquisizione, nella misura necessaria, degli arredi e della biancheria per l’allestimento dei container abitativi provvisori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 406/2016.
Art. 2
Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici
1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 394/2016, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
– allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
– all’ordinativo di fornitura;
– all’individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
– alla verifica di idoneità delle aree individuate;
– all’acquisizione delle aree con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016;
– alla predisposizione delle aree individuate mediante l’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
2. Ove ritenuto necessario, sulla base di valutazioni svolte dai soggetti responsabili all’uopo individuati, qualora economicamente più vantaggioso in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture, si può procedere all’acquisizione in proprietà dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal fine i soggetti individuati operano con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016.
3. Il soggetto attuatore di cui all’articolo 3, comma 2 dell’ordinanza n. 394/2016 garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai soggetti di cui all’allegato 1 ai sensi del presente articolo ed il raccordo con quelle di cui al successivo articolo 3.
4. La dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella in allegato 1 relative alle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica.
5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016, all’espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell’attività scolastica, nonché all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.
6. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
7. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi di personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coordinamento del soggetto attuatore di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 394/2016.
8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore di cui al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono successivamente trasferite in proprietà all’ente locale territorialmente competente.
Art. 3
Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive
1. In attuazione dell’art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.
2. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 dell’ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d’intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all’art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d’intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, nonché all’acquisizione, anche mediante noleggio ed all’installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
4. Il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 4
Disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità
1. In attuazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 205/2016, l’Ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore, avvalendosi delle organizzazioni territoriali e centrali di ANAS S.p.A., provvede:
a) ad effettuare l’aggiornamento della ricognizione delle criticità inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori nonché degli esiti dei sopralluoghi appositamente programmati ed eseguiti;
b) ad individuare, all’esito della ricognizione di cui alla lettera a), gli interventi minimi essenziali per garantire le finalità di cui al comma 1;
c) a redigere un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale unitamente alle priorità d’intervento, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile relativamente alla finalizzazione degli interventi ricompresi nel predetto programma al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza.
3. Il programma di cui al comma 2, lettera c) è trasmesso, dopo l’approvazione, alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell’erogazione delle risorse, la Dicomac attesta il superamento delle criticità connesse con ciascun intervento eseguito e autorizza il relativo versamento al soggetto attuatore da parte della medesima Direzione generale, cui fanno capo le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore assicura il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell’esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c) e provvede direttamente alla realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali qualora la capacità operativa di questi ultimi e le esigenze emergenziali indicate dalla Dicomac non consentano agli stessi di provvedervi autonomamente.
5. Il soggetto attuatore riferisce periodicamente alla Dicomac e alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo stato di esecuzione degli interventi contenuti nel programma di cui al comma 2 lettera c), provvedendo all’aggiornamento del medesimo sulla base dell’avanzamento dei lavori. All’eventuale rimodulazione del piano si provvede previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, il soggetto attuatore ed i gestori locali operano, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, con i poteri di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 oltre che, ove necessario, in deroga alle seguenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario:
a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
b) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;
c) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11.
7. Al fine di garantire l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, ANAS S.p.A. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo di ANAS S.p.A. nel limite massimo di 30 unità così suddiviso:
a) una struttura di coordinamento e supporto tecnico operante presso la Direzione Generale di ANAS S.p.A.;
b) un gruppo di lavoro operante sul territorio suddiviso per regione;
c) una struttura di collegamento operante presso la Dicomac.
8. Per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 208 del 2015, ai sensi dei commi da 873 a 875 secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 205/2016.
Art. 5
Ulteriori disposizioni in materia di contributi per l’autonoma sistemazione
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo massimo per l’autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016, è elevato ad € 900,00 mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei familiari composti da una sola unità, in € 500,00 per quelli composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da 4 unità e in € 900,00 per quelli composti da 5 o più unità.
2. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di € 200 mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un’età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. I Comuni interessati, a cui è demandata l’istruttoria e la gestione delle attività correlate all’assegnazione dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016, provvedono alla conseguente rideterminazione dei predetti contributi nei termini stabiliti al precedente comma 1.
4. La disciplina sui contributi per l’autonoma sistemazione di cui al presente articolo deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.
Allegato
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