PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 16 agosto 2022, n. 914
Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
Art. 1
Modifica all’art. 3 comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. All’art. 3, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «e fino alla scadenza dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti «, per decessi verificatisi, ai sensi dell’art. 1, fino alla scadenza dello stato di emergenza», dopo la parola «presentano» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 settembre 2022».
Art. 2
Modifiche all’art. 3, commi 3 e 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. L’art. 3, comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, è così sostituito: «Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo e all’esito della relative istruttorie residuino risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il Dipartimento della protezione civile provvede ad erogare una integrazione del sussidio, ripartendo le somme residue, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato ai sensi dell’art. 2, ai nuclei familiari ai quali sia stato già riconosciuto il beneficio. Al fine di agevolare il riconoscimento della predetta integrazione, il Dipartimento provvederà a fornire preventiva comunicazione ai nuclei familiari già beneficiari di cui al periodo precedente, invitando i soggetti che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a produrre, ove interessati a tale possibilità, apposita istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2022, a pena di decadenza. La predetta istanza, oltre all’aggiornamento dei dati personali strettamente necessari alla liquidazione della somma, dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di certificato di esistenza in vita dei componenti del nucleo familiare che hanno già beneficiato del sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In caso di intervenuto decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, l’integrazione del sussidio sarà attribuita in misura proporzionale rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda originaria di cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data dell’istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue di cui al presente comma.»
2. Al comma 4 dell’art. 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, al primo periodo le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
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