Art. 1
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici
1. In ragione dell’elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell’aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, disciplinato dall’art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l’intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell’esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell’ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
3. Nei comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’ordinanza commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati sulla base della presentazione di un’istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l’evento, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 189/2016.
4. Le schede prodotte dall’attività di cui al comma 1 sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall’art. 1 dell’ordinanza n. 394/2016.
5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’OCDPC 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:
a) agli edifici pubblici;
b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
c) agli edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;
e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all’esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.