PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 627
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze
Art. 1
Nomina commissario delegato e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico, il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 8, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, il comune, la località, la localizzazione, l’indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
Art. 2
Contributo autonoma sistemazione
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico, un contributo mensile per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 8.
4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale.
Art. 3
Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato
1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico, il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell’immobile – ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 – nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l’abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è presentato – per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto – un progetto unitario per l’intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal caso il commissario delegato è autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell’immobile.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesto dal proprietario dell’unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all’immobile.
4. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.
5. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sgombero, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove è ubicato l’immobile apposita domanda di contributo corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; dell’attestazione di deposito o dell’istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi; di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l’evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l’individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell’ordinanza di sgombero.
6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l’approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione di cui al comma 5 e l’evento sismico del 9 dicembre 2019; alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell’immobile; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell’ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.
7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è corrisposto direttamente all’impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento del commissario delegato.
8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all’erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l’unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell’ordinanza di sgombero.
10. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell’evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all’impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell’ordinanza di sgombero.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 9 dicembre 2019 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell’intera unità strutturale di cui fanno parte.
15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 3.
Art. 4
Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo.
2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato indica il comune e la località, la descrizione e la relativa durata nonché le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo dell’evento calamitoso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività sociali di culto, economiche e produttive direttamente interessate dall’evento calamitoso, di cui all’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25.000,00.
4. All’esito dell’attività di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
Art. 5
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli: 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli: 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli: 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
– legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 6;
– decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
– legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli: 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli: 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli: 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli: 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva n. 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli: 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
– decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli: 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
– decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’art. 5 della direttiva n. 2008/98/CEE;
– decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli: 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
– leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 163.
3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
– 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
– 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
– 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
– 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
– 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
– 59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
– 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
– 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
– 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
– 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
– 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
– 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
– 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
– 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di sub-appalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
– 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli artt. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 6
Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall’evento sismico, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall’evento sismico nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.
4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti.
5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, può essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.
8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.
10. L’ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
11. Il commissario delegato assicura l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 8.
Art. 7
Relazione del commissario delegato
1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
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