PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 892
Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza
Art. 1
Individuazione e pianificazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto emanate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza e relativa proroga fino al 31 maggio 2022
1. A decorrere dal 1° aprile 2022, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate quali amministrazioni competenti alla prosecuzione dell’esercizio delle funzioni dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. I presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, il coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, assumono le funzioni di soggetti responsabili per il progressivo rientro nell’ordinario delle attività connesse con la situazione emergenziale di cui trattasi dopo la cessazione dello stato di emergenza.
2. Allo scopo di consentire la necessaria pianificazione delle eventuali esigenze di prosecuzione e adeguamento all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell’ordinario, i soggetti responsabili di cui al comma 1 sono autorizzati alla prosecuzione fino al 31 maggio 2022 delle attività in essere alla data del 31 marzo 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella A in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, limitatamente ai seguenti ambiti operativi specifici:
a. prosecuzione del supporto logistico alle attività poste in essere dalle componenti e strutture operative e dai soggetti concorrenti per le attività di contrasto alla pandemia da COVID-19, anche mediante la dislocazione o l’impiego di mezzi e attrezzature rese disponibili nell’ambito delle rispettive colonne mobili di protezione civile e dal Volontariato organizzato di protezione civile, comprensiva dell’attività di recupero o di pianificazione dell’attività di cessione dei predetti beni ai soggetti utilizzatori a titolo gratuito;
b. prosecuzione dello stoccaggio di materiali ed attrezzature, inclusi dispositivi di protezione individuali, acquisiti dalle regioni e province autonome su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile ovvero distribuiti dal medesimo Dipartimento, distinti da quelli gestiti dal Commissario straordinario di cui all’art. 122 del decreto-legge n. 18/2020, ai fini del progressivo utilizzo prima delle relative scadenze;
c. prosecuzione del supporto operativo e organizzativo assicurato dalle strutture regionali e territoriali di protezione civile, anche mediante l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile, alle attività poste in essere dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale per le attività di contrasto alla pandemia da COVID-19;
d. prosecuzione dell’avvalimento degli operatori socio-sanitari (OSS) autorizzati con l’ordinanza n. 665/2020 per le finalità di impiego ivi previste;
e. prosecuzione degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing autorizzati con l’ordinanza n. 709/2020 prorogati da ultimo con l’art. 1 dell’ordinanza n. 879 del 25 marzo 2022, nonché prosecuzione dell’incarico di personale medico assegnato alla Regione Campania autorizzato con l’ordinanza n. 712/2020 e prorogato da ultimo con l’art. 3 della citata ordinanza n. 879/2022.
3. Almeno quindici giorni prima della scadenza del termine del 31 maggio 2022, ciascun soggetto responsabile che ravvisi l’esigenza di proseguire ulteriormente una o più delle attività di cui al comma 2 è tenuto a trasmettere al Dipartimento della protezione civile:
a. la quantificazione degli oneri finanziari complessivi relativi alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022. Tale quantificazione è da intendersi quale tetto massimo di spesa ai fini del relativo rimborso, che avverrà a cura del Dipartimento della protezione civile, sulla base e previa valutazione delle ulteriori rendicontazioni che i predetti soggetti responsabili sono, comunque, tenuti a presentare entro il termine ultimo del 30 settembre 2022, tenuto conto delle anticipazioni già erogate e delle rendicontazioni assentite alla data della presente ordinanza;
b. la pianificazione delle attività che si rende necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022. La suddetta pianificazione, elaborata sulla base di specifiche motivazioni, dovrà recare altresì la quantificazione dei relativi oneri finanziari, cui si potrà far fronte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa verifica delle relative disponibilità, mediante eventuale nuova ordinanza di protezione civile da adottare ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 24/2022.
4. Tutte le attività per le quali non verrà avanzata istanza di ulteriore prosecuzione con le modalità di cui al comma 3, cessano definitivamente alla data del 31 maggio 2022. I soggetti responsabili sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione, comprensiva degli oneri maturati fino al 31 maggio 2022, anche in più tranches, comunque entro il 30 ottobre 2022, onde consentirne la verifica ed il relativo rimborso prima della chiusura d’esercizio, con riferimento alle spese sostenute ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Ai fini di quanto previsto dalla presente ordinanza è autorizzata la proroga di dodici mesi delle contabilità speciali già autorizzate in attuazione dell’OCDPC n. 630/2020, che vengono intestate ai soggetti responsabili di cui al comma 1 o ai loro delegati, per la prosecuzione e il completamento delle attività gestionali ed amministrativo-contabili.
6. Le attività già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022 non ricomprese negli ambiti di cui al comma 2, cessano definitivamente alla data del 31 marzo 2022.
7. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività di cui al comma 2 fino al 31 maggio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a proseguire nell’utilizzo di polizze assicurative già stipulate.
8. Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nella sua qualità di soggetto responsabile ai sensi del comma 1, è autorizzato, entro il limite massimo di euro 150.000,00, a provvedere al ripristino della funzionalità della Caserma ‘Baisi’ a Colle Isarco, nel Comune di Brennero, già impiegata per le finalità connesse alla situazione emergenziale, al fine di riconsegnare la citata struttura al Ministero della difesa in condizioni idonee all’uso dopo la conclusione delle attività emergenziali avvenuta alla cessazione dello stato di emergenza.
9. I soggetti responsabili di cui al comma 1 provvedono alle attività di cui al presente articolo entro il limite massimo di euro 8.235.000,00 di cui euro 150.000,00 per le finalità di cui al comma 8 ed euro 8.085.000,00 articolati come specificato nella tabella A in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l’emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II, serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda Istat, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 2022.
Allegato A
TABELLA
(Testo dell’allegato)
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