PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 893

Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022

Art. 1

Prosecuzione delle attività già svolte dal soggetto responsabile di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022

1. Per assicurare lo svolgimento della quarantena dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi ovvero attraverso le frontiere terrestri, il soggetto responsabile di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022 è autorizzato a prorogare ulteriormente i contratti e le convenzioni stipulati ovvero, in caso di necessità, ad attivare nuovi assetti, anche con le modalità di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 630/2020, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, come integrato dall’art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020, fino al termine del 31 maggio 2022, fermo restando il limite massimo della capacità ricettiva ridotta ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza n. 887/2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 7.800.000,00, si provvede a valere sulle risorse emergenziali residue già precedentemente autorizzate a favore del citato soggetto attuatore per le predette finalità e in corso di trasferimento sulla contabilità speciale n. 6204 sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale

1. Al fine dell’applicazione della misura della quarantena, le prefetture possono provvedere, fino al 31 maggio 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza n. 630/2020.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° maggio 2022 fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2022, quantificati in euro 235.600, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell’interno.