PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 17 dicembre 2021, n. 816
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale previdenza sociale
1. Allo scopo di consentire a Poste italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale previdenza sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2022, è anticipato dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
3. Poste italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
Art. 2
Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2021, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2022.