PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 18 agosto 2020, n. 696
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018
Dispone
Art. 1
Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
All’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’art. 4 dopo l’alinea «- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;» e’ aggiunta la seguente «- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 e regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;»;
b) al comma 1 dell’art. 4 dopo le parole «ed integrazioni, articoli 6, 7,» sono aggiunte le seguenti «7-bis – permettendo di assoggettare alla procedura Via regionale alcuni interventi di competenza statale in particolare gli interventi dell’Allegato II bis, comma 2, lettera c) -,»;
c) al secondo alinea del comma 3 dell’art. 4 dopo le parole «del contesto emergenziale» sono aggiunte le parole «nonche’ favorire la rapida ripresa dei cantieri e dell’economia in relazione alla grave emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale»;
d) al comma 5 dell’art. 4 dopo le parole «previsto al comma 3,» sono aggiunte le parole «per la realizzazione degli interventi e»;
e) al comma 5 dell’art. 4 dopo le parole «alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, per favorire la rapida ripresa dell’economia,»;
f) al comma 5 dell’art. 4, come modificato dall’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019, dopo le parole: «6 settembre 2011, n. 159.» sono aggiunte le seguenti: «Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell’ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia’ espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E’ facolta’ dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell’economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.»;
g) all’art. 4, dopo il comma 11 e’ aggiunto il seguente comma:
«12. I soggetti di cui all’art. 1 possono derogare all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con particolare riferimento ai termini previsti per il rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati, necessari per dare attuazione agli interventi e alle misure di cui alla presente ordinanza, compresi i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.»;
h) al comma 4 dell’art. 14 dopo le parole «dalla attivazione» sono aggiunte le parole «per le procedure di valutazione di impatto ambientale regionale inclusa l’eventuale fase di screening»;
i) al comma 4 dell’art. 14 la parola «dieci» e’ sostituita dalla parola «sette»;
j) al comma 4 dell’art. 14 dopo la parola «sette giorni» sono aggiunte le seguenti parole: «e di giorni quindici per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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