PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 19 dicembre 2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Misure per assicurare la manutenzione delle strutture di emergenza
1. In attuazione dell’art. 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore e quanto comunque previsto nei singoli contratti di appalto stipulati dai soggetti attuatori ai sensi dell’ordinanza n. 388/2016, la manutenzione delle strutture d’emergenza ivi indicate, nonchè delle strutture di cui all’art. 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017, è svolta dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate, anche in forma associata tra più enti, disponendo i necessari interventi. Con le medesime modalità si provvede alla manutenzione delle aree esterne su cui insistono le medesime strutture.
2. Al fine di agevolare modalità operative uniformi e realizzare economie di scala, le regioni, su delega dei comuni interessati, possono organizzare la gestione della manutenzione di cui al precedente comma, coordinando gli interventi, anche avvalendosi degli enti strumentali competenti in materia. Detti enti possono dotarsi di apposita struttura dedicata i cui costi di funzionamento sono coperti mediante le risorse assegnate alle regioni e nella misura necessaria alla completa gestione del servizio, secondo quanto disposto dall’art. 3.
Art. 2
Definizioni e procedure
1. Ai fini della presente ordinanza, si definiscono di piccola manutenzione gli interventi finalizzati a conservare la struttura emergenziale, unitamente alla relativa area, nello stato tale da servire all’uso per cui e’ stata assegnata, purchè tali interventi si caratterizzino per l’esigua rilevanza sotto il profilo economico e tecnico.
2. Le spese connesse agli interventi di piccola manutenzione delle strutture emergenziali di cui all’art. 1, comma 1 e delle aree esterne di cui al comma 1 sono a carico degli assegnatari delle stesse salvo quanto previsto al comma 5.
3. Ai fini della presente ordinanza, si definiscono di manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi non suscettibili di essere annoverati tra gli interventi di piccola manutenzione di cui al comma 1, sebbene finalizzati a conservare le strutture emergenziali, unitamente alla relativa area, nello stato tale da servire all’uso per cui sono state assegnate.
4. Le spese connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti le strutture emergenziali cui all’art. 1, comma 1 e le aree esterne sono a carico delle risorse di cui all’art. 3, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Resta fermo quanto stabilito dalle indicazioni procedurali in materia di SAE e dei pertinenti insediamenti di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile DPC/ABI/74843 del 28 dicembre 2018, ove gli interventi di competenza dell’ente territoriale devono intendersi a carico delle risorse di cui all’art. 3 del presente provvedimento.
Nelle medesime indicazioni, la locuzione «manutenzione ordinaria» deve intendersi sostituita da quella «piccola manutenzione» mentre la locuzione «manutenzione straordinaria» deve intendersi sostituita da «manutenzione ordinaria e straordinaria». Ai fini dell’individuazione del soggetto competente per gli interventi attinenti alle altre strutture di cui all’art. 1 della presente ordinanza ed alle relative aree esterne si provvede secondo quanto stabilito negli allegati schemi nei casi ivi previsti.
6. Restano comunque a carico degli assegnatari delle strutture emergenziali le spese relative agli interventi di manutenzione resi necessari da comportamenti o omissioni imputabili ai medesimi e non derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
7. L’assegnatario ha l’obbligo di comunicare l’esigenza dell’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al comune, ove la struttura insiste, che deve attivarsi prontamente, previa approvazione, anche in termini finanziari, della regione territorialmente competente, anche autorizzando l’assegnatario ad espletare autonomamente gli interventi di manutenzione straordinaria fatto salvo il riconoscimento dei relativi oneri debitamente rendicontati, qualora decida di non procedere direttamente all’esecuzione degli stessi.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Per l’anno 2019, alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
2. Sulla base della sommatoria delle superfici lorde da manutenere, le risorse di cui al comma 1 sono così distribuite:
a) Regione Abruzzo euro 200.065,00;
b) Regione Lazio euro 633.715,00;
c) Regione Marche euro 1.115.593,00;
d) Regione Umbria euro 550.627,00.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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