PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 19 marzo 2020, n. 652
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS
1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 è anticipato a decorrere:
– dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
– dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
– dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.
Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
2. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.
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