PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 19 marzo 2021, n. 752
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria
Art. 1
Proroga incarichi di lavoro autonomo
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Regione Umbria è autorizzata a prorogare fino al 30 aprile 2021 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in scadenza al 31 marzo 2021, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 739 dell’11 febbraio 2021, come di seguito indicati:
a) quattro medici specializzati di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 30.240,00;
b) cinque medici abilitati, anche non specializzati di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 25.200,00;
c) quattro infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 17.472,00;
d) quaranta operatori socio sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) dell’ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in euro 147.840,00.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di ventitre unità di personale, residente fuori dalla Regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in euro 23.000,00, nel limite delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 243.752,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della Regione Umbria – soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
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