PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 20 agosto 2018, n. 539

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018

Art. 1

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento di cui in premessa, il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato.

2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della Città metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali, anche il territorio portuale quale parte integrante dell’ambito comunale. Gli interventi in parola, in ragione dell’urgenza del ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell’approvazione del Piano. Con il Piano si dispone in ordine:

a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei costi sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e di prima assistenza alla popolazione interessata dall’evento, già posti in essere nell’ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito con provvedimento del Prefetto di Genova e del Centro operativo comunale istituito dal Comune di Genova, nonché per l’organizzazione e l’effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché agli interventi, anche infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuità delle attività portuali, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio di Genova.

4. In particolare, il Piano di cui al precedente comma contiene misure per il ricovero e per la sistemazione temporanea della popolazione destinataria di ordinanza di sgombero o evacuata dal luogo della propria dimora stabile e continuativa, ivi compresa la previsione della concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art. 4. Gli interventi predetti possono essere attuati anche mediante recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone sociale di proprietà pubblica già esistenti e all’uopo disponibili; interventi di rimozione macerie dall’alveo del torrente Polcevera e dalla viabilità comunale; attività per l’individuazione e l’allestimento delle aree di deposito temporaneo o stoccaggio macerie; interventi urgenti per assicurare la viabilità alternativa cittadina e portuale; iniziative volte al ripristino dell’operatività del servizio di gestione rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al potenziamento del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario, anche attraverso la realizzazione di piste veicolari.

5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo.

6. Il predetto Piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al comma 2 formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza di cui in premessa. Tale rendicontazione è supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18 agosto 2018, nel limite massimo di euro 33.470.000,00, al netto di eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati destinate alla realizzazione degli specifici interventi previsti nel Piano. L’introito di eventuali risorse provenienti da soggetti pubblici e privati rende indisponibile una corrispondente quota del finanziamento recato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e del 18 agosto 2018 ed il riversamento dello stesso al Dipartimento della protezione civile, al fine di reintegrare il Fondo per le emergenze nazionali, al termine delle esigenze emergenziali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Liguria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 3

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

– regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

– legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

– decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 187, 188, 188-ter, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 231;

– decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

– art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, così come integrato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

– decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

– leggi regionali n. 10/2004, n. 179/1992, n. 203/1991 nonché altre leggi e disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

– 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

– 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36 e agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

– 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

– 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

– 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

– 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

– 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

– 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

– 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

– 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

– 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

– 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

– 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

– 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle prefetture.

6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 163, comma 9, nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi del sindaco del Comune di Genova, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 2.

4. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale e/o comunale.

Art. 5

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7, e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 9.

Art. 6

Patrimonio pubblico

1. L’ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7

Patrimonio privato

1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili anche per rischio indotto e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’inagibilità e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8

Attività economiche e produttive

1. L’attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a), avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del Piano degli interventi di cui all’art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10

Spese funerarie ed assistenza familiari delle vittime

1. Le spese per le esequie delle vittime e per l’assistenza e l’ospitalità dei familiari giunti nella città di Genova in occasione dell’evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale, a valere sulle risorse di cui all’art. 2.

2. Il Commissario delegato provvede, qualora sostenute direttamente dai familiari delle vittime, a rimborsare le spese di trasporto, vitto ed alloggio dai medesimi sostenute per raggiungere la città di Genova e per fare rientro nei luoghi di origine, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 2.

3. Il Commissario delegato provvede, altresì, a rimborsare le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per le attività connesse all’organizzazione ed allo svolgimento dei funerali solenni delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 2.

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Commissario delegato provvede ad espletare l’istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all’uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta, con le procedure che il Commissario delegato ha cura di individuare.

Art. 11

Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo del ponte e da demolizioni.

1. Le attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo del ponte nonché quelli originatisi per effetto dell’impatto del crollo su strutture e infrastrutture pubbliche e private sono a carico del gestore dell’infrastruttura autostradale A10 – quale produttore del materiale medesimo – che provvede ai connessi oneri con proprie risorse. In caso di inerzia del gestore autostradale ovvero in presenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dal crollo ovvero dalla presenza di macerie su suoli pubblici o privati, il Commissario delegato ovvero il Comune di Genova o le altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte provvedono alla raccolta, al trasporto, al recupero e/o allo smaltimento dei materiali secondo quanto previsto dal presente articolo, con oneri a carico dei fondi di cui all’art. 2, in forma di anticipazione, con contestuale attivazione delle azioni di rivalsa sul gestore autostradale da parte del Commissario delegato.

2. Per le attività di raccolta, gestione, recupero e/o smaltimento dei materiali derivanti da demolizioni o da lavori connessi con gli interventi previsti dal Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, differenti da quelle di cui al precedente comma 1, assicurate dal Comune di Genova o dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte, secondo quanto disposto dal presente articolo, si provvede con oneri a valere sulle risorse di cui all’art. 2.

3. I materiali derivanti dal crollo del ponte e dal crollo parziale o totale o dal danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture pubblici e privati causato dal crollo del 14 agosto 2018 di cui in premessa, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti o comunque da demolire, disposti dal Comune di Genova nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati dal produttore per le fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunale, i siti di deposito temporaneo o direttamente agli impianti di stoccaggio e/o recupero che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa, sono all’uopo autorizzati dalla Regione o dal Commissario delegato, sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo può essere autorizzato l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

4. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dal crollo e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti i pertinenti codici CER come individuati nell’allegato alla decisione 2014/955/UE.

5. I rifiuti di cui al presente articolo sono raccolti oltre che dal gestore del servizio pubblico anche dai soggetti incaricati dal Commissario delegato ovvero dal Comune di Genova e dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte. Qualora il gestore del servizio pubblico non sia in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipula appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l’espletamento dell’attività di carico dei mezzi di trasporto.

6. Il trasporto dei materiali di cui al presente articolo da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura della azienda che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dal Comune di Genova ovvero dalle altre pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolti, direttamente o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati, previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori dei siti individuati dal comma 1. Tali soggetti sono autorizzati dalla Regione o dal Commissario delegato, in deroga agli articoli 188-ter, 190, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. I rifiuti di cui al presente articolo sono pesati all’ingresso dei siti di deposito ovvero degli impianti di recupero o di smaltimento e viene redatto un registro dedicato sul quantitativo di rifiuti conferiti.

8. I gestori degli impianti di stoccaggio e/o recupero individuati ai sensi del comma 3 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni alla Regione Liguria ed alle ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l’utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente secondo le finalità della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all’art. 208 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere, limitatamente alla validità della presente ordinanza. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 188-ter e 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

10. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

11. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente articolo quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.

12. Alle iniziative di cui al presente articolo si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell’Autorità giudiziaria.

Art. 12

Disposizione in materia di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili.

1. Le attività di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili sono a carico del gestore dell’infrastruttura autostradale A10 con proprie risorse. In caso di inerzia del gestore autostradale ovvero in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dal crollo, il Commissario delegato provvede, previa diffida in danno a carico del soggetto gestore, con i poteri di cui alla presente ordinanza a valere su ulteriori e successivi appositi stanziamenti.

Art. 13

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 15 agosto 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 14

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Liguria, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 2.

Art. 15

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.