PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 20 marzo 2020, n. 654
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Costituzione di una Unità medico-specialistica
1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L’Unità è composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:
a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza. Per l’impiego nell’Unità dei medici di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall’assenso del Servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è richiesto, rispettivamente, il previo assenso della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano del servizio prestato in regime convenzionale.
3. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l’assegnazione nei servizi sanitari delle regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza limitrofe a quella di provenienza del medico. Le regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.
4. A ciascun medico dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di duecento euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.
5. L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali dei medici non coprano l’attività al di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.
7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 marzo 2020, n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 04 marzo 2020, n. 644 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 08 marzo 2020, n. 645 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 08 marzo 2020, n. 646 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…
- Non è configurabile l’aggravante del reato d
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 2…
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…