PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 20 marzo 2020, n. 94
Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016
Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell’art. 34, comma 7-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019 (d’ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell’anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge.
Art. 2
Modalità di determinazione della anticipazione
1. La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell’ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
2. L’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro venti giorni dal ricevimento della domanda:
a) verifica preliminarmente l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 2 della O.C. n. 62/2018;
b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all’art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che contengono l’importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi del decreto-legge n. 189/2016.
3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l’anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, in favore dei soggetti di cui all’art. 1, l’importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.
4. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l’anticipazione dando priorità alle domande già presentate, e trasmette lo stesso provvedimento al Commissario.
5. L’Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:
a) l’importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell’istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al presidente della regione – vice commissario straordinario;
b) determina l’importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell’effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.
6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell’anticipazione dell’80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell’anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi «conti correnti dedicati», e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e indagini specialistiche eseguite.
7. La somma dell’anticipazione erogata ai soggetti professionali dovrà essere riversata, a cura dell’istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del presidente della regione – vice commissario straordinario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 6.
Art. 3
Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni
1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 59 del 31 luglio 2018, nonché nei casi in cui l’importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell’anticipazione, l’ufficio speciale adotta i provvedimenti per l’immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L’importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.
2. In caso di inadempimento da parte del professionista, l’ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei vice commissari.
3. Nei casi in cui l’importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si configuri l’ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l’Ufficio speciale ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.
Art. 4
Trasferimento risorse finanziarie
1. Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali è stanziata una somma complessiva di 50 milioni di euro così ripartita:
– il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
– il 14%, in favore della Regione Lazio;
– il 62%, in favore della Regione Marche;
– il 14%, in favore della Regione Umbria.
2. Il Commissario entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di consentire l’anticipazione delle spese la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, dispone il trasferimento dal fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regione – vice-commissari ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
3. L’Ufficio speciale ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza trimestrale al commissario per la ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini della presente ordinanza.
Art. 5
Norme transitorie e finali
1. Il Commissario straordinario entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza definisce, con proprio decreto, gli schemi di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per la richiesta di anticipazione.
2. Le richieste di anticipazione possono essere presentate anche in relazione alle domande di contributo già caricate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario, per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.
3. Ai fini dell’applicazione di cui al comma 2 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare istanza per l’erogazione del SAL0.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente ordinanza, al fine di consentire l’anticipo delle spese tecniche e delle spese per indagini specialistiche, per un importo massimo di 50 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo di cui all’art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 7
Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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