PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 714
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Reperimento figure professionali
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento di 200 medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. E’ consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. E’ consentita la partecipazione all’avviso di interesse a cittadini di paesi dell’Unione europea e a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del paese di provenienza.
3. L’elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all’avviso di cui al comma 1 è trasmesso alle regioni e province autonome interessate al conferimento degli incarichi ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Le regioni e province autonome, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvedono a conferire, previa verifica dei requisiti, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
4. Ai medici incaricati è riconosciuto un compenso orario di 40,00 euro lordi, ovvero 45,00 euro lordi se in possesso di una delle specializzazioni indicate al comma 1. L’importo del compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’ente presso cui i medici prestano la propria attività ai sensi della presente ordinanza. La prestazione lavorativa non può eccedere le 42 ore settimanali.
5. Ai medici residenti fuori dalla regione di destinazione è altresì riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all’art. 3, comma 2 per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso il luogo di assegnazione dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 4, è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente presso cui i medici prestano la propria attività ai sensi della presente ordinanza.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della presente ordinanza.
8. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 2
Deroghe
1. Per l’attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
– art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
– art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
– articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
– decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell’art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 3.780.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell’art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 450.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ovvero, nel caso non sia stata aperta apposita contabilità speciale, sul conto di tesoreria unica già intestato alle regioni e alle province autonome, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.
4. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dall’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020.
Art. 4
Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020
1. All’art. 1, comma 8, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2020, n. 712, dopo le parole: «di cui al presente articolo» è aggiunta la seguente parola: «non».
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