PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 21 novembre 2016, n. 415
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario, per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previsti dall’art. 3, commi 3 e 4 dell’ordinanza n. 399/2016 possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di altri soggetti pubblici.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in ragione dell’estensione e diffusione dei danni subiti dai conduttori degli allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previste dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 399/2016 nonché la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, previste dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 2, i singoli operatori danneggiati possono richiedere alla Regione territorialmente competente l’autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi necessari per la predisposizione delle aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando la planimetria dell’area interessata. La Regione rilascia l’autorizzazione richiesta fornendo ai soggetti istanti le indicazioni per la realizzazione degli interventi necessari in relazione al dimensionamento ed alle lavorazioni da eseguire. La medesima autorizzazione prevede l’indicazione della tipologia e dell’importo massimo delle spese, relative alla realizzazione degli interventi, riconoscibili ai fini del contributo di cui al comma 4.
Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. A seguito dell’autorizzazione da parte della Regione, l’operatore provvede all’immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento.
4. In attuazione dell’art. 1, comma 5, della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera e), della legge n. 225/1992, la Regione territorialmente competente è autorizzata a riconoscere ai conduttori degli allevamenti zootecnici autorizzati ai sensi del comma 3, un contributo a copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. Per ottenere l’erogazione del contributo, al termine dei lavori, il singolo operatore danneggiato deve presentare alla Regione il progetto delle opere realizzate, il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, dei lavori e delle spese tecniche.
5. Il contributo di cui al comma 4 è erogato in unica soluzione previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all’autorizzazione regionale di cui al comma 3. Entro 15 giorni dal pagamento delle spese da parte della regione il singolo operatore danneggiato deve presentare le fatture quietanzate pena la revoca e la ripetizione immediata del contributo.
6. La Regione territorialmente competente assicura altresì, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, il monitoraggio in corso d’opera della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, verificandone la conformità al progetto approvato.
7. Le Regioni Lazio e Umbria procedono, entro due giorni dalla data di adozione della presente ordinanza, alla verifica dell’attuazione delle misure previste dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 2 del decreto-legge n. 205/2016, rispettivamente poste in essere, in relazione all’esigenza di fronteggiare nella misura e nei tempi necessari l’aggravamento dei fabbisogni ivi previsti, sulla base di una quantificazione speditiva delle relative esigenze.
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