PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 22 novembre 2013, n. 126

Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa

Art. 1

Patrimonio pubblico

1. Il Commissario delegato, di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2013, n. 86, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico che sarà effettuata dalle amministrazioni competenti sui singoli beni. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture della Regione Toscana, provvede all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2 nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.

2. L’ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

4. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

5. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) interventi di prima emergenza disposti dai sindaci e dai presidenti delle province a tutela immediata della pubblica utilità ed igiene;

b) interventi di somma urgenza;

c) interventi urgenti di carattere più strutturale finalizzati a limitare ulteriori danni o rischi e a consentire il ritorno alla normalità.

Art. 2

Patrimonio privato

1. Il Commissario delegato, di cui all’art. 1, comma 1 del presente provvedimento, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione degli interventi e dei danni al patrimonio privato che sarà effettuata dalle amministrazioni comunali interessate. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi prioritariamente delle strutture della Regione Toscana, all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.

2. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 3

Attività economiche e produttive

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione relativa degli interventi e dei danni alle attività economiche e produttive effettuata dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi prioritariamente delle strutture della Regione Toscana, all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 4.

2. L’attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 2, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 4

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risultanze scaturenti dall’attività di ricognizione del fabbisogno effettuata per la redazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 86 del 31 maggio 2013, qualora i dati e le informazioni raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate ai sensi della presente ordinanza e del citato allegato tecnico, apportando, ove necessario, le opportune integrazioni a detta attivitàricognitiva.

3. Entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 1, 2 e 3, corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 86 del 31 maggio 2013, e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

4. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

 

Allegato

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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Provvedimento pubblicato nel Suppl. ord. n. 83 alla G.U. 10 dicembre 2013, n. 289.