PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121
Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex articolo 9 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021
Art. 1
Armonizzazione delle scadenze relative alle istanze per gli interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate
1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, per le quali, all’esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego, avvalendosi, esclusivamente, delle procedure e delle modalità disciplinate dall’ordinanza n. 100 del 9 giugno 2020. Il vice Commissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-nonies della medesima legge.
2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l’ulteriore rigetto dell’istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi, presentate entro i termini previsti dalle ordinanze commissariali, che saranno oggetto di un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2021, potranno essere integrate secondo le modalità indicate al comma 1 entro i successivi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
3. Il termine per la presentazione delle domande con danni lievi per le sole fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021. Entro lo stesso termine possono essere presentate le domande per la riparazione dei danni lievi non inoltrate per cause di forza maggiore o comprovato e documentato impedimento.
Art. 2
Ulteriore proroga del termine di cui all’art. 9, comma 2, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
1. Il termine di cui al comma 2, dell’art. 9, dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», già prorogato con l’art. 7 dell’ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021.
2. I sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici pubblicano con evidenza sul sito web istituzionale del comune la nuova data di scadenza di cui al comma 1 e promuovono ogni forma di comunicazione e informazione idonea a garantire la massima diffusione dell’obbligo della presentazione della manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo per i danni gravi a pena di decadenza del contributo.
Art. 3
Modifiche ed integrazioni all’art. 6 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All’art. 6 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le modifiche che seguono:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le domande di ricostruzione privata in corso di esame alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 118 del 2021 e per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicabili su istanza del professionista incaricato accompagnata da previo consenso espresso del soggetto legittimato di cui all’art. 6, comma 2 del decreto Sisma nel solo caso in cui l’applicazione delle previsioni di cui al presente comma comportino un maggiore accollo a carico dello stesso soggetto legittimato. Nelle ipotesi di cui al presente comma i corrispettivi dei contratti relativi all’intervento, ove già stipulati, si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione derivante dall’attuazione dei precedenti commi»;
b) dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis: «3-bis. Il professionista incaricato, ai fini della concreta applicazione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, di cui all’ultimo periodo del precedente comma, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domante presentate con le modalità di cui all’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l’importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale»;
c) al comma 4, dopo le parole «alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n. 19» sono aggiunte le seguenti parole «e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68».
Art. 4
Modifiche ed integrazioni all’art. 7 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All’art. 7 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».
Art. 5
Modifiche agli articoli 8 e 17 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. All’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il comma 9 dell’art. 3 è sostituito dal seguente: “Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell’utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un’unità immobiliare in essi ricompresa.”»;
b) al comma 1, lettera b), il quinto capoverso è sostituito dal seguente:
«– il quarto capoverso è sostituito dal seguente: “I costi parametrici della tabella 6 non si applicano agli edifici a destinazione produttiva che alla data del sisma avevano i requisiti di cui all’art. 3, comma 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.”»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, all’allegato 1, tabella 7 – Incrementi dei costi parametrici, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Il costo parametrico per gli edifici con destinazione d’uso abitativo comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), nel caso in cui le unità immobiliari produttive siano prive di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superfici delle stesse, è ridotto del 30 per cento.”».
2. All’art. 17 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3, la parola «8» è soppressa;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. Le disposizioni di cui all’art. 8 si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.».
Art. 6
Disposizioni transitorie dell’art. 6 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
1. Le diposizioni previste al secondo periodo del comma 3, dell’art. 6, dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 si applicano alle istanze presentate entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatte salve le istanze di applicazione del comma 3 dell’art. 6 presentate ai sensi della previgente normativa, per le quali si applicano le previsioni di cui all’art. 6 come modificate dalla presente ordinanza.
2. Per tutti i decreti di concessione del contributo emanati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e quella di entrata in vigore della presente ordinanza, è facoltà del soggetto interessato richiedere all’Ufficio speciale della ricostruzione competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, con propria domanda debitamente corredata dell’asseverazione del contributo concedibile, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 6 della predetta ordinanza n. 118.
3. L’Ufficio speciale per la ricostruzione interessato, verificati i presupposti, provvede alla rideterminazione del contributo concesso.
Art. 7
Entrata in vigore
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
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