PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 23 agosto 2019, n. 603
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate al ripristino e messa in sicurezza delle condotte idriche a scopo idropotabile e fontanili ad uso zootecnico
1. Al fine di garantire la continuità dell’attività zootecnica e degli allevamenti al pascolo nel Comune di Norcia, nonché per consentire il regolare funzionamento della condotta idrica a scopo idropotabile della sorgente San Lorenzo in località Castelluccio di Norcia, compromesse dai danni causati dagli eventi sismici di cui in premessa, la Regione Umbria è autorizzata, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a ripristinare e porre in sicurezza i fontanili necessari allo svolgimento dell’attività zootecnica e gli interventi necessari all’adeguamento della condotta idrica, conseguente alle variazioni del regime della circolazione idrica nel territorio della confinante Regione Marche, per un importo massimo di euro 954.930,00, a valere sulle risorse di cui all’art. 5 del presente provvedimento.
Art. 2
Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività didattica nel Comune di Foligno
1. Nelle more della ricostruzione del plesso scolastico Carducci, il Comune di Foligno, previo assenso della Regione Umbria, è autorizzato ad implementare il servizio di trasporto scolastico con cui garantire la fruizione, da parte degli studenti temporaneamente collocati presso istituiti privi di palestra, degli impianti sportivi di Campo di Marte ove svolgere attività motoria.
2. Agli oneri connessi all’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 5 del presente provvedimento nel limite di euro 9.600,00.
Art. 3
Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell’art. 5, comma 5 dell’ordinanza n. 392/2016
1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:
a) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c) dell’ordinanza n. 396/2016, così come modificate dall’art. 7, comma 2 dell’ordinanza n. 400/2016 si applicano limitatamente al personale in servizio presso le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, presso le province e i comuni delle predette regioni e presso il Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura del 50%;
b) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 7 dell’ordinanza n. 396/2016 così come modificate dall’art. 7, comma 5 dell’ordinanza n. 400/2016 sono ridotte nella misura del 50%;
c) le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1, 4 e 5 dell’ordinanza n. 405/2016 sono ridotte nella misura del 50%;
d) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 5 dell’ordinanza n. 396/2016 cessano di avere efficacia.
2. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ove riferite all’impiego sui territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, si applicano esclusivamente al personale ivi inviato in missione.
Art. 4
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività didattiche
1. Fermo restando quando previsto dall’art. 2, comma 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuazione delle attività didattiche, la Provincia di Perugia, è autorizzata a realizzare la nuova struttura scolastica temporanea per sede provvisoria IIS «R. Battaglia» di Norcia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Provincia di Perugia si avvale dei poteri di cui all’art. 3, comma 5 dell’ordinanza n. 394/2016 ed è autorizzata a procedere in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016:
– art. 36, comma 2, lettera b), al fine di consentire di ricorrere a procedure negoziate per importi fino ad euro 1.500.000, con invito ad almeno cinque operatori economici;
– art. 59, comma 1-bis, al fine di applicare tale disposizioni anche in fattispecie in cui non sia prevalente l’elemento tecnologico o innovativo;
– art. 23, commi 7 e 16, limitatamente alla possibilità di applicare prezzi unitari diversi da quelli contenuti nell’elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria, purché comunque ritenuti congrui;
– art. 24, comma 8, limitatamente alla possibilità di determinare l’importo per la progettazione esecutiva da porre a base di gara anche in deroga al decreto ministeriale 17 giugno 2016;
– art. 95 per procedere all’aggiudicazione sia in fase di progettazione che di esecuzione mediante aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso in deroga all’art. 95 del medesimo decreto legislativo.
3. Alle misure disciplinate nel presente articolo, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 1.101.700,93 a valere sulle risorse stanziate dall’art. 2, comma 2 dell’ordinanza n. 475/2016, che sono versate alla Provincia di Perugia.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 964.530,00 a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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