PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 570
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
Art. 1
Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato
1. L’art. 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
«1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell’immobile – ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 – nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l’abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è presentato – per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto – un progetto unitario per l’intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal caso il Commissario delegato è autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell’immobile.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesto dal proprietario dell’unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all’immobile.
4. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.
5. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sgombero, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove è ubicato l’immobile apposita domanda di contributo corredata: della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; dell’attestazione di deposito o dell’istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi; di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l’evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l’individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell’ordinanza di sgombero.
6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l’approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione di cui al comma 5 e l’evento sismico del 26 dicembre 2018; alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell’immobile; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell’ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.
7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è corrisposto direttamente all’impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato.
8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, appositadomanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all’erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l’unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell’ordinanza di sgombero.
10. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell’evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all’impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell’ordinanza di sgombero.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 26 dicembre 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.
12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.
13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell’intera unità strutturale di cui fanno parte.
15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma 5.».