PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 899

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

Art. 1

Raccordo ed armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione

1. In attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa indicato in premessa, dal comma 2 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 come modificata dall’art. 1 dell’ordinanza del medesimo Commissario n. 127 del 1° giugno 2022, l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione è sospesa nei confronti dei soggetti che non presentano, entro il 15 ottobre 2022, le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, fatte salve le cause impeditive previste dal comma 3 dell’art. 2 della medesima ordinanza. La sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione. E’ parimenti sospeso, fino alla data di effettiva presentazione della domanda, il rimborso dei canoni di locazione, in favore degli assegnatari di immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, i quali non presentano la predetta domanda entro il 15 ottobre 2022, ferme restando le citate cause impeditive. Non si provvede al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione.

2. Gli assegnatari di strutture abitative di emergenza (SAE), di immobili ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 convertito con modificazioni della legge n. 45/2017, di moduli abitativi rurali (MAPRE), di immobili realizzati ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510/2018, dell’art. 1 dell’ordinanza n. 538/2018, dell’art. 4 dell’ordinanza n. 553/2018, dell’art. 2 dell’ordinanza n. 581/2019, nonché gli assegnatari a titolo gratuito di altri immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, i quali non presentano, entro il 15 ottobre 2022, le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, sono tenuti a corrispondere, per il godimento della struttura o dell’immobile, un contributo da destinare alla manutenzione dei medesimi, che viene pertanto detratto dai trasferimenti operati a titolo di rimborso degli oneri di gestione sostenuti a valere sulle risorse emergenziali. Nell’ipotesi di strutture temporanee (SAE e MAPRE), il contributo è parametrato ai valori dei canoni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l’Agenzia delle entrate, decurtati del 30 per cento per le strutture temporanee, non decurtati per gli immobili. Sono fatte salve le cause impeditive previste dal comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. La corresponsione del canone è dovuta fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al rimborso degli importi corrisposti a titolo di contributo durante il periodo di sospensione.

3. La sussistenza delle cause impeditive di cui al comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 deve essere comunicata dagli interessati in sede di dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019 che dovrà presentarsi, a pena di decadenza dalle misure di assistenza abitativa, mediante procedura informatizzata entro il 15 settembre 2022. Resta ferma la disciplina prevista dal comma 4 dell’art. 2 della medesima ordinanza commissariale. La citata dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019 è presentata e sottoscritta da un solo componente del nucleo familiare beneficiario che provvede in nome e per conto dei componenti dell’intero nucleo. E’ possibile presentare la dichiarazione, mediante la predetta procedura informatizzata, anche per il tramite del comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall’interessato.

4. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614/2019, i contributi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 cessano di essere corrisposti a decorrere dalla data del 15 ottobre 2022.

5. I beneficiari delle misure di assistenza abitativa di cui al presente articolo hanno facoltà di optare per l’eco bonus e sisma bonus di cui all’art. 119, comma 4-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 con contestuale rinuncia al contributo per danni lievi ed al contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti.

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

1. Per l’intera durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 4 dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal comma 450 dell’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, non trovano applicazione i limiti temporali dei periodi di aspettativa non retribuita concessi ai dipendenti di altre amministrazioni in servizio in forza dei citati contratti.