PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 796
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019
Art. 1
1. La Regione Lombardia è individuata quale Amministrazione competente per la prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, ai fini del coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati, contenuti nel piano degli interventi urgenti di cui al comma 3 dell’art. 1 della medesima ordinanza e nelle eventuali rimodulazioni dello stesso, necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici.
2. Il direttore della Direzione generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che procedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente procedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, procede a inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione in ordine alle attività svolte contenente l’elenco dei procedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso, con relativo quadro economico.
5. Il soggetto responsabile procede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile procede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 598 del 25 luglio 2019, che viene al medesimo intestata fino al 6 novembre 2022. Eventuali proroghe di tale termine possono essere disposte previa richiesta debitamente motivata del soggetto responsabile, entro il limite previsto dall’art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
7. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 può disporre, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, la revoca di interventi, contenuti nel piano di cui al comma 1, non aggiudicati entro tale termine. Le somme che si rendono disponibili a seguito di tale revoca e quelle che residuano sulla contabilità speciale entro il termine di scadenza della medesima, a seguito del completamento degli interventi previsti dal piano possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza, afferenti alle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, inseriti in un piano degli interventi ulteriori, che il soggetto responsabile sottopone all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. I piani degli interventi di cui al comma 1 e al comma 7 possono essere oggetto di rimodulazioni, entro il termine di durata della contabilità speciale di cui al comma 6, nei limiti delle risorse disponibili sulla medesima. Il soggetto responsabile sottopone tali piani alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
10. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sullo stato di attuazione dei piani degli interventi e delle rimodulazioni di cui ai commi 1, 7 e 8 nonché a fornire al Dipartimento medesimo e alla Regione Lombardia, alla chiusura della contabilità speciale, una relazione finale delle attività svolte ai sensi del presente procedimento.
11. Alla scadenza del termine di durata della contabilità speciale di cui al comma 6, il soggetto responsabile procede alla chiusura della medesima. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, qualora non sussistano interventi da completare, ricompresi nei piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
12. Qualora, a seguito della chiusura della contabilità speciale, permangano interventi da completare, ricompresi nei piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, il soggetto responsabile, previa approvazione del Dipartimento della protezione civile, provvede al trasferimento delle corrispondenti risorse, giacenti sulla contabilità speciale, nel bilancio della Regione Lombardia che procede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi secondo le ordinarie procedure di spesa. La Regione Lombardia fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale dello stato di avanzamento di tali interventi e una relazione finale al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti dal completamento di detti interventi sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.