PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55
Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016 – Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell’8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018 – Proroga del termine di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. – Termine per il deposito delle schede AeDES
Art. 1
Ambito di applicazione
I soggetti legittimati di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, nel caso in cui abbiano proceduto alla delocalizzazione di attività economiche anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute con le modalità di cui all’art. 2 della presente ordinanza.
Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione realizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a) e b) dell’ordinanza n. 9 del 2016 attuati rispettivamente con le modalità di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma occorso il 24 agosto 2016.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 giugno 2018, a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4. La richiesta di rimborso è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:
a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti all’evento sismico verificatisi il 24 agosto 2016;
b) l’illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall’edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;
c) la descrizione delle attività svolte dall’impresa delocalizzata;
d) la descrizione dell’edificio ove l’impresa ha delocalizzato la propria attività, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere avuto la disponibilità;
e) la descrizione degli eventuali interventi che si sono resi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l’edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti.
Nella perizia asseverata di cui al comma 3 devono altresì essere specificamente indicati:
a) gli estremi dell’ordinanza di inagibilità che ha interessato l’edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;
b) il canone di locazione dell’edificio, ove si è delocalizzata l’attività, e il costo degli interventi eventualmente resisi necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell’attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, il computo metrico estimativo delle opere eseguite utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario;
c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;
d) il costo di ripristino delle scorte;
e) l’importo delle spese tecniche sostenute;
f) l’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell’indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;
g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute.
Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati:
a) i fornitori presso cui si è proceduto al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;
b) l’impresa che ha proceduto agli interventi di realizzazione della struttura temporanea;
c) il progettista e il direttore dei lavori che sono stati incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettera e).
Le imprese all’atto della presentazione della domanda di rimborso, devono:
a) essere iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
b) non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I professionisti di cui al comma 5, lettera c), devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l’incarico può essere conferito anche a professionisti non tenuti all’iscrizione in tale elenco.
Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati:
a) dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di rimborso, nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con l’impresa appaltatrice;
c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico e recante l’indicazione dell’importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione;
d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.
Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, verificata l’entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la congruità delle spese sostenute, adotta il decreto di concessione del contributo. Il vice commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
La concessione del rimborso di cui al comma 9 è subordinata al parere favorevole del comune in ordine all’autorizzabilità dell’intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente.
L’erogazione del saldo del contributo relativo all’intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell’edificio o dell’unità immobiliare preesistente, finanziato ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, è subordinata alla rimozione della struttura temporanea realizzata ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le eventuali strutture temporanee installate sono rimosse a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di rimozione, il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell’operatore inadempiente.
Art. 2
Determinazione del rimborso e modalità di erogazione
Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) dell’ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell’art. 8, comma 1, della medesima ordinanza.
Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) dell’ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell’art. 8, comma 2, della medesima ordinanza.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 9 del 2016.
In tutti i casi il rimborso è erogato dal presidente della regione – vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 3
Ulteriori disposizioni
Nel caso di delocalizzazione temporanea attuata ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, per la quale sia stato erogato il rimborso con la modalità fissata dall’art. 8, comma 1-bis, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell’edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.
Nel caso in cui l’Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale del contributo già erogato e/o alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell’effettiva durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.
Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell’ordinanza n. 9 del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione ai sensi delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, in relazione alle delocalizzazioni attuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell’edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.
Nel caso in cui l’Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale, del contributo già erogato, e:
a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e all’eventuale ripetizione dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso l’edificio in cui il soggetto legittimato si era delocalizzato;
b) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, dell’ordinanza n. 9 del 2016, procede alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell’effettiva durata della permanenza presso l’edificio in cui l’attività si era delocalizzata, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.
Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
L’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 è abrogato.
Art. 5
Modifiche all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017
L’allegato 1 all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l’utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», è sostituito dall’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 6
Modifiche all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017
Al terzo periodo del comma 5 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017 le parole «di costituire un consorzio volontario» sono sostituite dalle parole«di procedere ad un intervento unitario».
Art. 7
Modifiche all’ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018
L’art. 13, comma 1, dell’ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 è così modificato:«L’art. 20 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato».
La modifica di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018.
Art. 8
Differimento del termine di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni
Il termine di cui all’art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni è differito alla data del 31 luglio 2018.
Art. 9
Fissazione del termine per la presentazione delle schede AeDES
Ferme restando le ulteriori disposizioni previste dall’art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES è fissato il termine perentorio al 30 giugno 2018.
Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l’inammissibilità della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 11
Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia
La presente ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottata al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all’art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed è dichiarata provvisoriamente efficace.
La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Allegato 1
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
(Testo dell’allegato)
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