PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85
Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019 – Modifica dell’allegato A dell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 – Proroga dei termini stabiliti dall’ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018
Art. 1
Modifica alle ordinanze numeri 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017
1. Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-bis dell’ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-bis, dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:
«Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’ufficio speciale, alternativamente:
a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.
Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:
1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;
2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.».
Art. 2
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. L’art. 14-bis dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo-indotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo-indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo-indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino o di distretto».
Art. 3
Ulteriori modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. L’art. 22 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo-indotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:
a. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto di versante – areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
b. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) – assetto idraulico – fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismo-indotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismo-indotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.
3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all’ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l’esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio.
4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.
5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l’esecuzione delle opere di mitigazione.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell’autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell’ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area e comunque fino al 30%. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all’art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l’aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.
9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare l’acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.
10. L’acquisto di edificio equivalente di cui al comma 9 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell’attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
11. Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile per l’acquisto dell’edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell’edificio e dell’area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell’allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell’edificio da delocalizzare.
12. L’acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 9 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell’edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 14 è determinato sulla base della superficie dell’edificio acquistato.
13. Nei casi di cui al comma 9, l’area su cui insiste l’edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l’atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all’imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell’IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L’importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale».
Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019
1. All’art. 15, al comma 1, dell’ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019, dopo le parole «24 agosto 2016» sono aggiunte le seguenti: «alle istanze relative alle abitazioni principali ed alle attività produttive.».
Art. 5
Modifiche all’Allegato A all’ordinanza 12 del 9 gennaio 2017
1. In attuazione dell’art. 23, comma 2 lettera e), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019) che a sua volta ha modificato l’art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, l’art. 9, comma 1, dell’allegato A all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 viene modificato come segue: le parole “2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale”.
Art. 6
Modifiche all’ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
1. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall’ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, le parole «31 luglio 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «30 giugno 2020».
2. All’art. 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I soggetti interessati di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 68/2018, entro il 31 marzo 2019, devono inviare all’ufficio speciale per la ricostruzione, attraverso la piattaforma informatica di cui all’art. 3, comma 2 messa a disposizione dal Commissario straordinario, manifestazione di interesse ad essere ammessi a contributo inviando la richiesta di finanziamento attraverso autocertificazione a firma del richiedente avente diritto, con allegato il contratto firmato con il professionista incaricato della progettazione, pena la decadenza dal diritto al contributo ai sensi della presente ordinanza».
Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.