PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 87
Modifica delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 4 maggio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES
Art. 1
Modifiche all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
1. Al comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole: «30 giugno 2020»;
b) al terzo capoverso aggiungere le seguenti parole: «e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato».
Art. 2
Modifiche all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All’art. 9, comma 2, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti i periodi che seguono:
«All’operatore interessato può essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 50% dell’importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2, dell’art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dall’impresa esecutrice nei confronti dell’operatore interessato. In tale ipotesi il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e ammissione delle spese per la delocalizzazione temporanea, inoltra all’ufficio speciale tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell’eventuale fornitura e posa in opera di strutture pre-fabbricate, a favore del vice Commissario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. L’impresa provvede contestualmente ad inviare l’originale della polizza al vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l’erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L’eventuale anticipazione viene erogata, così come il saldo del rimborso, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell’art. 5, comma 5, lettera g).».
Art. 3
Modifiche all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020».
Art. 4
Modifiche all’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «fino al primo grado» sono sostituite dalle parole «fino al quarto grado».
2. All’art. 7 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 al comma 2 dopo le parole «laboratorio sui materiali», sono aggiunte le seguenti «e le relazioni specialistiche,».
3. All’art. 9 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020».
Art. 5
Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES
1. Per gli edifici che hanno subito danni lievi di cui all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima deve essere presentata, ai sensi dell’ordinanza n. 10/2017, contestualmente alla richiesta di contributo, entro il 30 giugno 2020.
2. Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest’ultima può essere presentata, ai sensi dell’ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di contributo.
2. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
Art. 6
Modifiche all’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017
1. L’art. 1 comma 1 lettera c) dell’ordinanza n. 22 è sostituito come segue:
“c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all’art. 50, comma 3, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue:
– le seguenti percentuali:
– il 10% all’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo;
– il 14% all’ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
– il 62% all’ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
– il 14% all’ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria.”.
2. L’art. 4 comma 1 dell’ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 è sostituito come segue:
“1. Le unità di personale previste dall’art. 50-bis comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono ripartite, fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue:
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.”.
Art. 7
Modifiche all’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019
1. Dopo il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è aggiunto il seguente comma:
«4. Gli interventi di piano possono essere cofinanziati da altri soggetti. Le opere devono riferirsi a categorie funzionali e devono garantire la fruibilità del bene.».
Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
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