PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 maggio 2013, n. 82
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell’evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza
Art. 1
1. La regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatasi a seguito dell’evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria, Dott. Salvatore Mazzeo è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Prefetto della provincia di Cosenza, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall’adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per il completamento delle iniziative avviate per la determinazione del danno e delle condizioni di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche delle strutture dell’Ospedale di Mormanno, di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, il predetto Dirigente regionale si avvale del Sindaco del Comune di Mormanno, con le modalità di cui al precedente periodo.
5. AI fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi di cui al medesimo comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5732, aperta ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile che ne verifica la corrispondenza alle finalità sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 6.
8. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All’esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
Art. 2
1. Le residue risorse derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, al netto delle risorse relative all’attuazione dei Piani delle attività di cui all’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25/2012 già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di scadenza dello stato di emergenza, sono ripartite con le percentuali di riparto adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e trasferite sulla contabilità speciale di cui all’articolo 1, comma 5.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 maggio 2013, n. 125.
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