PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 25 marzo 2022, n. 879
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing
1. Al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), gli incarichi già conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, prorogati da ultimo con l’ordinanza n. 805 del 5 novembre 2021 e in essere alla data del 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 5.809.050,00, a valere sui fondi stanziati per l’emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali o sul conto di tesoreria unica intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma – soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
Art. 2
Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell’ordinanza n. 714/2020
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre la proroga, nel limite di una unità, fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l’emergenza.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma – soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
Art. 3
Proroga degli incarichi dei medici assegnati alla Regione Campania
1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021, possono essere prorogati, nel limite di una unità, fino al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l’emergenza.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania – soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
Art. 4
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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