PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 715

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1

Integrazione del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è integrato con il seguente componente:

– dott. Giovanni Baglio, medico epidemiologo, già osservatore presso il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 2

Integrazione risorse sulle contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori Presidente della Regione Lombardia e Presidente della Regione autonoma della Sardegna

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell’emergenza in rassegna, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 2.000.000,00 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al Presidente della Regione Lombardia – soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 664 del 18 aprile 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 2.877.611,70 e disponibili nei capitoli di spera SC08.8590 e SC08.8591, nella contabilità speciale n. 6197 intestata al Presidente della Regione autonoma della Sardegna – soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 664 del 18 aprile 2020.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.