PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 25 settembre 2017, n. 483
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017
Art. 1
Modifiche all’art. 1 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017
1. Il termine per la predisposizione del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 è prorogato di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 2
Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, il Commissario delegato di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento è autorizzato a garantire l’assistenza alloggiativa della popolazione la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata dichiarata inagibile in conseguenza dell’evento sismico in premessa:
a. in via preferenziale, attraverso il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 anche previa ricognizione, da parte dei comuni interessati, di abitazioni agibili ed inutilizzate da destinare al soddisfacimento delle citate esigenze abitative;
b. mediante il ricorso a strutture alberghiere ed assimilabili, facendo applicazione delle tariffe appositamente determinate previo accordo tra i comuni interessati ed i titolari delle medesime strutture ricettive.
Art. 3
Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2017, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2018.
2. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto e, in particolare, a quella di cui in premessa, al fine di garantire la piena operatività del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 e al decreto del Segretario generale del 10 agosto 2016, non trova applicazione il limite temporale di cui al punto 5.3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2017 recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 4
Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il presidio militare del territorio colpito
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 2 dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 e dall’art. 2, comma 9 dell’ordinanza n. 480 dell’8 settembre 2017, agli oneri, ammontanti ad € 694.020,00, connessi al necessario supporto logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 16 della medesima ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017.
Art. 5
Disposizioni finalizzate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
1. Nelle more dell’approvazione del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, è autorizzata, su richiesta del commissario delegato, un’anticipazione pari al venti per cento delle risorse di cui all’art. 16 della citata ordinanza n. 476/2017 al fine di consentire il tempestivo espletamento degli interventi per contrastare il contesto emergenziale in premessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato a trasferire, a valere sulle risorse disponibili, ai soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 che ne facciano richiesta, un’anticipazione, nei limiti del venti per cento, sulla base di puntuale indicazione di ciascuna tipologia ed importo di spesa coerente con gli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 4, lettera a) e b) dell’ordinanza n. 476/2017.
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