PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 26 novembre 2013, n. 134
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana
Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana è nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti locali della regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, entro venti giorni dall’emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
d) l’individuazione dei comuni danneggiati.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
Art. 2
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, nel limite massimo di euro 16.500.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione.
2. Il Commissario delegato provvede, altresì, alla predisposizione di un piano di impiego delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, delle amministrazioni di cui al comma 1, necessarie per assicurare le attività di cui alla presente ordinanza, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 5
Deroghe
1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 6870, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327(n.d.r.:decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall’art. 239 all’art. 253;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
Art. 6
Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992
1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti e inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’art. 10.
Art. 7
Patrimonio pubblico
1. L’ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
Art. 8
Patrimonio privato
1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
Art. 9
Attività economiche e produttive
1. L’attività di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
Art. 10
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva
1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
Art. 11
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano – almeno presso le filiali ed i propri siti internet – i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 aprile 2014 le rate in scadenza entro la predetta data.
Art. 12
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
Allegato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito degli eventi del 20, 21 e 24 ottobre 2013 nella Regione Toscana
Introduzione
Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
L’obiettivo del documento è quello di favorire l’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all’articolo 10 dell’Ordinanza.
1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico
L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all’intero immobile/oggetto.
In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
AI termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l’allegata scheda A “analitica tecnico economica ” in cui dovranno essere indicate anche l’eventuale incidenza della copertura assicurativa e l’eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.
Nella scheda, oltre all’indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l’intervento, dovrà essere proposto l’eventuale Soggetto Attuatore dell’appalto.
Nell’individuazione dell’intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l’utilizzo del bene (cioè l’uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell’intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell’intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).
Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell’intervento.
La scheda dovrà essere sottoscritta dell’Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.
2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato
L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.
In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.
In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall’Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell’edificio.
La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda B di “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato ” che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico.
Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell’immobile, dovranno essere indicati:
– la situazione attuale dell’immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento;
– una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
– una descrizione dei danni riscontrati;
– una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive
L’attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.
In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.
In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall’Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l’Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.
La segnalazione è prodotta utilizzando l’allegata scheda C di “Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive” che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico.
Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell’attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:
– la situazione attuale dell’immobile ove si svolge l’attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell’evento;
– una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
– una descrizione dei danni riscontrati;
– una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
– una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
– una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.
Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d’ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
4. Relazione conclusiva
Il Commissario Delegato in attuazione dell’articolo 10 dell’ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato nel Suppl. ord. n. 83 alla G.U. 10 dicembre 2013, n. 289.