PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 717
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Disposizioni per l’operatività del Dipartimento della protezione civile
1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello con scadenza entro il 30 settembre 2020, già prorogati fino al 1° dicembre 2020 ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12 maggio 2020, possono essere ulteriormente prorogati, in deroga all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 126.889,53 euro, si provvede nell’ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell’IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato generale» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2020 e 2021.
2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2020, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all’art. 22, comma 11, e di cui all’art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2021.